|
20.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/17 |
Ricorso proposto il 5 luglio 2012 — BZ/BCE
(Causa F-71/12)
2012/C 319/31
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BZ (rappresentante: avv. N. Lhöest)
Convenuta: Banca Centrale Europea
Oggetto e descrizione della controversia
L'annullamento della decisione della BCE recante rigetto della domanda del ricorrente volta al riconoscimento dell'origine professionale della sua malattia
Conclusioni del ricorrente
|
— |
Annullare la decisione della BCE del 25 aprile 2012 recante rigetto delle domande del ricorrente presentate il 28 giugno 2011 e nelle successive lettere di riesame del 24 ottobre 2011 e del 20 febbraio 2012; |
|
— |
di conseguenza, soddisfare le richieste del ricorrente come contenute nella sua domanda e nelle lettere di riesame, volte ad ottenere l'avvio di un'adeguata inchiesta e la redazione di un'adeguata relazione che elenchi tutti i fatti relativi alla sua situazione lavorativa utili all'elaborazione di un rapporto medico; |
|
— |
imporre alla BCE di comunicare al ricorrente tutti i dati raccolti e salvati dalla DG-H sulla sua situazione medica e sulle procedure mediche, compresi i dati precedentemente raccolti (ivi inclusa la risposta al questionario nella versione non anonimizzata ed altri dati quali, ad esempio, i verbali delle interviste organizzate dalla DG-H da fornire nelle versioni non anonimizzate) come anche i dati che potranno essere raccolti in futuro ai fini di un nuovo procedimento, i quali dovranno essere inviati al suo medico di fiducia qualora contengano informazioni mediche; |
|
— |
condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 50 000 per la durata irragionevole della procedura; |
|
— |
condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 5 000 per gli onorari dell'avvocato relativi alle procedure mediche illegittime; |
|
— |
condannare la BCE al pagamento al ricorrente di EUR 50 000 a titolo di risarcimento del danno morale subito a causa delle illegittimità e dell'inutile aggravamento delle procedure professionali e d'invalidità; |
|
— |
condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 25 000 per il danno alla sua reputazione e al suo buon nome e per il tentativo illegittimo di risoluzione del suo contratto; |
|
— |
condannare la BCE a versare al ricorrente la differenza tra la sua pensione d'invalidità e l'importo pieno del suo stipendio a decorrere dal gennaio 2009; |
|
— |
condannare la BCE a versare al ricorrente EUR 100 000 per la perdita di prospettive di carriera; |
|
— |
condannare la BCE a risarcire al ricorrente il mancato adeguamento salariale sulla base di 7 incrementi all'anno (3.5 %) a decorrere dal 2009; |
|
— |
condannare la BCE a rimborsare al ricorrente al 100 % le spese mediche sostenute dal 2006 per la sua malattia; |
|
— |
condannare la BCE a versare al ricorrente gli interessi di mora corrispondenti all'8 % degli importi accordati; |
|
— |
condannare la BCE alle spese. |