SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)
19 giugno 2013
CF
contro
Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
«Funzione pubblica — Ex agente temporaneo — Contratto a tempo determinato — Licenziamento durante un congedo di malattia — Articolo 16 del RAA — Articolo 48, lettera b), del RAA — Molestie psicologiche»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale CF chiede, sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento della decisione del 24 maggio 2011 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA o in prosieguo: l’«Agenzia») ha risolto il suo contratto di agente temporaneo (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in secondo luogo, la condanna dell’AESA a risarcire il preteso danno da lei subito a seguito di tale decisione e, in terzo luogo, il risarcimento del danno conseguente alle molestie psicologiche di cui ella sarebbe stata vittima.
Decisione:
La decisione del 24 maggio 2011 con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha risolto il contratto di agente temporaneo di CF è annullata. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a versare a CF la somma di EUR 88 189,76 a titolo di risarcimento del suo danno materiale. Per il resto, il ricorso è respinto. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare i tre quarti delle spese sostenute da CF. CF sopporterà un quarto delle proprie spese.
Massime
Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo determinato al termine di un congedo di malattia – Calcolo della durata dei servizi compiuti dall’agente – Considerazione delle mansioni previamente svolte dall’interessato come agente contrattuale
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 34, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3 bis, 16 e 48, b)]
Ricorso dei funzionari – Domanda di risarcimento del danno causato da un comportamento privo di carattere decisionale – Mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
Ricorso dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso in base all’obbligo dell’amministrazione di risarcire un danno causato a un funzionario da un terzo – Ricevibilità – Presupposto – Esaurimento dei mezzi di ricorso – Eccezione – Insussistenza di mezzi di ricorso efficaci
(Statuto dei funzionari, artt. 24, secondo comma, e 91)
Funzionari – Agenti temporanei – Licenziamento effettuato in un contesto di molestie – Illegittimità della decisione di licenziamento – Necessità di un nesso tra le molestie e la motivazione della decisione di licenziamento
(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 90 e 91)
Funzionari – Agenti temporanei – Organizzazione degli uffici – Misura consistente nel farsi rilasciare una dichiarazione da un agente quanto alla natura dei suoi rapporti con un altro agente – Ammissibilità – Violazione del diritto al rispetto della vita privata – Giustificazione – Misura adottata al fine di garantire il buon funzionamento del servizio
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea artt. 7 e 52, § 3)
Le funzioni che un agente temporaneo ha previamente svolto come agente contrattuale ai sensi dell’articolo 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti devono essere prese in considerazione per il calcolo della «durata dei servizi compiuti dall’agente» durante la quale il congedo di malattia è retribuito in forza dell’articolo 16 del detto regime e al termine della quale il contratto di tale agente temporaneo può essere risolto senza preavviso sulla base dell’articolo 48, lettera b), dello stesso regime.
Orbene, per l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, nonché dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione.
Al riguardo, l’articolo 16, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti dev’essere letto alla luce dell’articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ai sensi del quale l’Unione riconosce e rispetta, in quanto diritto fondamentale, il diritto di accesso alle prestazioni di previdenza sociale che assicurano in particolare una protezione in caso di malattia.
Infine, l’articolo 16, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti mira, in caso di malattia, a tutelare gli agenti temporanei contro i rischi sociali ed economici connessi con tale stato e contribuisce pertanto a conseguire un obiettivo così imperioso come la tutela della salute.
Orbene, nel contesto in cui gli agenti possono essere assunti in qualità di agenti temporanei o di agenti contrattuali e in cui non è raro che le istituzioni e le agenzie ricorrano alternativamente a tali due regimi per procurarsi i servizi di uno stesso agente, l’obiettivo di tutela della salute non sarebbe pienamente raggiunto se i periodo di servizio compiuti dall’agente nell’una o nell’altra di tali qualità non fossero cumulati.
(v. punti 36, 37 e 41-43)
Riferimento:
Corte: 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81 (punto 20)
Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2009, O/Commissione, F‑69/07 e F‑60/08 (punto 114)
Nell’ambito degli articoli 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento danni diretto alla riparazione del danno subìto a seguito di un comportamento privo di carattere decisionale, come le molestie psicologiche, dev’essere preceduto da un procedimento amministrativo in due fasi. L’interessato deve innanzi tutto presentare all’autorità da cui dipende una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto invitando l’amministrazione a riparare tale danno. Solo il rigetto, espresso o tacito, di detta domanda costituisce una decisione arrecante pregiudizio contro la quale può essere diretto un reclamo, e solo dopo una decisione che rigetta, espressamente o tacitamente, detto reclamo può essere proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al giudice dell’Unione.
(v. punto 57)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 1o febbraio 2007, Rossi Ferreras/Commissione, F‑42/05 (punti 58‑61)
L’articolo 24, secondo comma, dello Statuto ha per oggetto il risarcimento dei danni causati ad un funzionario o ad un agente da comportamenti provenienti da terzi o da altri funzionari di cui al primo comma di questo stesso articolo, a meno che egli non abbia potuto ottenerne il risarcimento dai responsabili. La ricevibilità del ricorso per risarcimento danni proposto da un funzionario o da un agente per fatti configuranti molestie psicologiche è così subordinata all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali, a condizione che questi garantiscano in maniera efficace la protezione delle persone interessate e possano produrre la riparazione del danno asserito.
(v. punto 59)
Riferimento:
Corte: 5 ottobre 2006, Schmidt-Brown/Commissione, C‑365/05 P (punto 78)
Tribunale di primo grado: 9 marzo 2005, L/Commissione, T‑254/02 (punto 148)
Tribunale dell’Unione europea: 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P (punto 67)
Non è perché l’esistenza di molestie psicologiche subite da un agente viene dimostrata che qualsiasi decisione recante pregiudizio a tale agente e adottata in tale contesto di molestie sia comunque illegittima. Infatti, per sua natura, l’esistenza di molestie psicologiche può, per principio, essere fatta valere solo a sostegno di domande di annullamento dirette contro il rigetto di una domanda di assistenza. Tuttavia, un motivo relativo a pretese molestie può, eccezionalmente, essere fatto valere contro una decisone di licenziamento se risulti che esista un nesso tra le molestie di cui trattasi e la motivazione di tale decisione. Ciò vale per quanto riguarda una decisione di licenziamento fondata sul prolungamento di un congedo di malattia derivante da uno stato potenzialmente conseguente, se del caso, a molestie psicologiche.
(v. punti 79 e 80)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 24 febbraio 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09 (punto 69)
Alla luce delle esigenze di efficienza che gravano sugli agenti temporanei, una misura dell’amministrazione consistente nel farsi rilasciare da un agente temporaneo una dichiarazione da cui risulti che quest’ultimo non ha avuto relazioni intime con un altro agente può infatti essere considerata come diretta al buon funzionamento dell’amministrazione e giustificarsi, a tale titolo, con la difesa dell’ordine ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, qualora la questione della natura delle relazioni del detto agente susciti un clima deleterio in seno al servizio.
A questo proposito, pur essendo pacifico che una siffatta richiesta arreca pregiudizio alla vita privata, il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sancito dall’articolo 8 della detta convenzione, non costituisce tuttavia una prerogativa assoluta e può essere limitato, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.
(v. punti 85 e 86)
SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA
(Terza Sezione)
19 giugno 2013
CF
contro
Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA)
«Funzione pubblica — Ex agente temporaneo — Contratto a tempo determinato — Licenziamento durante un congedo di malattia — Articolo 16 del RAA — Articolo 48, lettera b), del RAA — Molestie psicologiche»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi dell’articolo 270 TFUE, con il quale CF chiede, sostanzialmente, in primo luogo, l’annullamento della decisione del 24 maggio 2011 con cui l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione (in prosieguo: l’«AACC») dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA o in prosieguo: l’«Agenzia») ha risolto il suo contratto di agente temporaneo (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in secondo luogo, la condanna dell’AESA a risarcire il preteso danno da lei subito a seguito di tale decisione e, in terzo luogo, il risarcimento del danno conseguente alle molestie psicologiche di cui ella sarebbe stata vittima.
Decisione:
La decisione del 24 maggio 2011 con la quale l’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea ha risolto il contratto di agente temporaneo di CF è annullata. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea è condannata a versare a CF la somma di EUR 88 189,76 a titolo di risarcimento del suo danno materiale. Per il resto, il ricorso è respinto. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea sopporterà le proprie spese ed è condannata a sopportare i tre quarti delle spese sostenute da CF. CF sopporterà un quarto delle proprie spese.
Massime
Funzionari – Agenti temporanei – Risoluzione di un contratto a tempo determinato al termine di un congedo di malattia – Calcolo della durata dei servizi compiuti dall’agente – Considerazione delle mansioni previamente svolte dall’interessato come agente contrattuale
[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 34, § 1; Regime applicabile agli altri agenti, artt. 3 bis, 16 e 48, b)]
Ricorso dei funzionari – Domanda di risarcimento del danno causato da un comportamento privo di carattere decisionale – Mancanza di un procedimento precontenzioso conforme allo Statuto – Irricevibilità
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
Ricorso dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Ricorso in base all’obbligo dell’amministrazione di risarcire un danno causato a un funzionario da un terzo – Ricevibilità – Presupposto – Esaurimento dei mezzi di ricorso – Eccezione – Insussistenza di mezzi di ricorso efficaci
(Statuto dei funzionari, artt. 24, secondo comma, e 91)
Funzionari – Agenti temporanei – Licenziamento effettuato in un contesto di molestie – Illegittimità della decisione di licenziamento – Necessità di un nesso tra le molestie e la motivazione della decisione di licenziamento
(Statuto dei funzionari, artt. 12 bis, 90 e 91)
Funzionari – Agenti temporanei – Organizzazione degli uffici – Misura consistente nel farsi rilasciare una dichiarazione da un agente quanto alla natura dei suoi rapporti con un altro agente – Ammissibilità – Violazione del diritto al rispetto della vita privata – Giustificazione – Misura adottata al fine di garantire il buon funzionamento del servizio
(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea artt. 7 e 52, § 3)
Le funzioni che un agente temporaneo ha previamente svolto come agente contrattuale ai sensi dell’articolo 3 bis del Regime applicabile agli altri agenti devono essere prese in considerazione per il calcolo della «durata dei servizi compiuti dall’agente» durante la quale il congedo di malattia è retribuito in forza dell’articolo 16 del detto regime e al termine della quale il contratto di tale agente temporaneo può essere risolto senza preavviso sulla base dell’articolo 48, lettera b), dello stesso regime.
Orbene, per l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore di quest’ultima, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte, nonché dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione.
Al riguardo, l’articolo 16, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti dev’essere letto alla luce dell’articolo 34, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ai sensi del quale l’Unione riconosce e rispetta, in quanto diritto fondamentale, il diritto di accesso alle prestazioni di previdenza sociale che assicurano in particolare una protezione in caso di malattia.
Infine, l’articolo 16, secondo comma, del Regime applicabile agli altri agenti mira, in caso di malattia, a tutelare gli agenti temporanei contro i rischi sociali ed economici connessi con tale stato e contribuisce pertanto a conseguire un obiettivo così imperioso come la tutela della salute.
Orbene, nel contesto in cui gli agenti possono essere assunti in qualità di agenti temporanei o di agenti contrattuali e in cui non è raro che le istituzioni e le agenzie ricorrano alternativamente a tali due regimi per procurarsi i servizi di uno stesso agente, l’obiettivo di tutela della salute non sarebbe pienamente raggiunto se i periodo di servizio compiuti dall’agente nell’una o nell’altra di tali qualità non fossero cumulati.
(v. punti 36, 37 e 41-43)
Riferimento:Corte: 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81 (punto 20)
Tribunale della funzione pubblica: 29 settembre 2009, O/Commissione, F‑69/07 e F‑60/08 (punto 114)
Nell’ambito degli articoli 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento danni diretto alla riparazione del danno subìto a seguito di un comportamento privo di carattere decisionale, come le molestie psicologiche, dev’essere preceduto da un procedimento amministrativo in due fasi. L’interessato deve innanzi tutto presentare all’autorità da cui dipende una domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto invitando l’amministrazione a riparare tale danno. Solo il rigetto, espresso o tacito, di detta domanda costituisce una decisione arrecante pregiudizio contro la quale può essere diretto un reclamo, e solo dopo una decisione che rigetta, espressamente o tacitamente, detto reclamo può essere proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al giudice dell’Unione.
(v. punto 57)
Riferimento:Tribunale della funzione pubblica: 1o febbraio 2007, Rossi Ferreras/Commissione, F‑42/05 (punti 58‑61)
L’articolo 24, secondo comma, dello Statuto ha per oggetto il risarcimento dei danni causati ad un funzionario o ad un agente da comportamenti provenienti da terzi o da altri funzionari di cui al primo comma di questo stesso articolo, a meno che egli non abbia potuto ottenerne il risarcimento dai responsabili. La ricevibilità del ricorso per risarcimento danni proposto da un funzionario o da un agente per fatti configuranti molestie psicologiche è così subordinata all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali, a condizione che questi garantiscano in maniera efficace la protezione delle persone interessate e possano produrre la riparazione del danno asserito.
(v. punto 59)
Riferimento:Corte: 5 ottobre 2006, Schmidt-Brown/Commissione, C‑365/05 P (punto 78)
Tribunale di primo grado: 9 marzo 2005, L/Commissione, T‑254/02 (punto 148)
Tribunale dell’Unione europea: 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P (punto 67)
Non è perché l’esistenza di molestie psicologiche subite da un agente viene dimostrata che qualsiasi decisione recante pregiudizio a tale agente e adottata in tale contesto di molestie sia comunque illegittima. Infatti, per sua natura, l’esistenza di molestie psicologiche può, per principio, essere fatta valere solo a sostegno di domande di annullamento dirette contro il rigetto di una domanda di assistenza. Tuttavia, un motivo relativo a pretese molestie può, eccezionalmente, essere fatto valere contro una decisone di licenziamento se risulti che esista un nesso tra le molestie di cui trattasi e la motivazione di tale decisione. Ciò vale per quanto riguarda una decisione di licenziamento fondata sul prolungamento di un congedo di malattia derivante da uno stato potenzialmente conseguente, se del caso, a molestie psicologiche.
(v. punti 79 e 80)
Riferimento:Tribunale della funzione pubblica: 24 febbraio 2010, Menghi/ENISA, F‑2/09 (punto 69)
Alla luce delle esigenze di efficienza che gravano sugli agenti temporanei, una misura dell’amministrazione consistente nel farsi rilasciare da un agente temporaneo una dichiarazione da cui risulti che quest’ultimo non ha avuto relazioni intime con un altro agente può infatti essere considerata come diretta al buon funzionamento dell’amministrazione e giustificarsi, a tale titolo, con la difesa dell’ordine ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, qualora la questione della natura delle relazioni del detto agente susciti un clima deleterio in seno al servizio.
A questo proposito, pur essendo pacifico che una siffatta richiesta arreca pregiudizio alla vita privata, il diritto al rispetto della vita privata, garantito dall’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e sancito dall’articolo 8 della detta convenzione, non costituisce tuttavia una prerogativa assoluta e può essere limitato, conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta.
(v. punti 85 e 86)