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7.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 410/39 |
Ordinanza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 15 giugno 2016 — Poniskaitis/Commissione
(Causa F-152/12) (1)
((Funzione pubblica - Funzionari - Pensioni - Trasferimento dei diritti a pensione nazionali - Proposte di abbuono di annualità - Atto non lesivo - Irricevibilità del ricorso - Domanda di statuire senza avviare la discussione nel merito - Articolo 83 del regolamento di procedura))
(2016/C 410/70)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jonas Poniskaitis (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: inizialmente D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal e S. Orlandi, avvocati, poi D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, successivamente J.-N. Louis e S. Orlandi, avvocati, infine J.-N. Louis, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente D. Martin e G. Gattinara, agenti, poi J. Currall e G. Gattinara, agenti, poi G. Gattinara, agente, infine G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)
Oggetto
La domanda di annullamento della decisione di svolgere il calcolo dell’abbuono dei diritti a pensione acquisiti anteriormente all'entrata in servizio sulla base delle nuove DGE.
Dispositivo
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1) |
Il ricorso è respinto. |
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2) |
Il sig. Jonas Poniskaitis sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Commissione europea. |
(1) GU C 71 del 9.3.2013, pag. 30.