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8.2.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 39/28 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — CH/Parlamento
(Causa F-129/12) (1)
(Funzione pubblica - Assistenti parlamentari accreditati - Risoluzione anticipata del contratto - Domanda di assistenza - Molestie psicologiche)
2014/C 39/52
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CH (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, C. Bernard-Glanz e A. Tymen)
Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e E. Taneva, agenti)
Oggetto
La domanda di annullare la decisione di licenziamento della ricorrente e la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza diretta ad ottenere il riconoscimento di molestie psicologiche, e una domanda di risarcimento danni.
Dispositivo
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1) |
La decisione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012, recante risoluzione del contratto di assistente parlamentare accreditato di CH, è annullata. |
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2) |
La decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza di CH del 22 dicembre 2011, è annullata. |
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3) |
Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH l’importo di EUR 50 000. |
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4) |
Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CH. |
(1) GU C 26 del 26.1.2013, pag, 73.