4.8.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 253/69 |
Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 25 giugno 2014 — Maynard/Europol
(Causa F-121/12) (1)
((Funzione pubblica - Personale di Europol - Convenzione Europol - Statuto del personale di Europol - Decisione 2009/371/JAI - Applicazione del RAA agli agenti di Europol - Mancato rinnovo di un contratto di agente temporaneo a durata determinata - Rifiuto di concedere un contratto di agente temporaneo a durata indeterminata))
2014/C 253/96
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gynny Maynard (L'Aja, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. J.-J. Ghosez)
Convenuto: Ufficio europeo di polizia (rappresentanti: inizialmente D. Neumann e D. El Khoury, agenti, quindi J. Arnould, D. Neumann e D. El Khoury, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione di Europol di non rinnovare il contratto della ricorrente per una durata indeterminata e domanda di condannare Europol al pagamento della differenza tra la retribuzione che avrebbe potuto continuare a percepire a Europol e qualsiasi altra indennità che abbia effettivamente percepito.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La sig.ra Maynard sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare le spese sostenute dall’Ufficio europeo di polizia. |
(1) GU C 379 dell’8.12.2012, pag. 36.