ORDINANZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

14 novembre 2013 ( *1 )

«Direttiva 93/13/CEE — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Contratti stipulati con i consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Competenze del giudice nazionale dell’esecuzione — Clausole abusive — Criteri di valutazione»

Nelle cause riunite C‑537/12 e C‑116/13,

aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 de Catarroja (Spagna) e dal Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca (Spagna), con decisioni del 15 novembre 2012 e del 26 febbraio 2013, pervenute in cancelleria rispettivamente il 26 novembre 2012 e l’11 marzo 2013, nei procedimenti

Banco Popular Español SA

contro

Maria Teodolinda Rivas Quichimbo,

Wilmar Edgar Cun Pérez (C‑537/12),

e

Banco de Valencia SA

contro

Joaquín Valldeperas Tortosa,

María Ángeles Miret Jaume (C‑116/13),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di due controversie tra, da un lato, il Banco Popular Español SA (in prosieguo: il «Banco Popular») e la sig.ra Rivas Quichimbo ed il sig. Cun Pérez, nonché, dall’altro, il Banco de Valencia SA (in prosieguo: il «Banco de Valencia») e il sig. Valldeperas Tortosa e la sig.ra Miret Jaume, in merito al recupero dei debiti non saldati derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati tra le predette parti.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

Il sedicesimo considerando della direttiva 93/13 recita quanto segue:

«considerando (...) che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi».

4

L’articolo 3 di tale direttiva così dispone:

«1.   Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

2.   Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente in particolare nell’ambito di un contratto di adesione e il consumatore non ha di conseguenza potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto.

(...)

3.   L’allegato contiene un elenco indicativo e non [esaustivo] di clausole che possono essere dichiarate abusive».

5

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della predetta direttiva:

«Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende».

6

L’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva è formulato nei seguenti termini:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

7

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 enuncia quanto segue:

«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

8

L’allegato di tale direttiva elenca, al suo punto 1, le clausole a cui rinvia l’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultima. Tale allegato è così redatto:

«1.   Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

(...)

e)

imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato;

(...)

g)

autorizzare il professionista a porre fine senza un ragionevole preavviso ad un contratto di durata indeterminata, tranne in caso di gravi motivi (...)

2.   Portata delle lettere g), j) e l):

a)

La lettera g) non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fino unilateralmente, e senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, a un contratto di durata indeterminata, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare immediatamente l’altra o le altre parti contraenti;

(...)».

Il diritto spagnolo

9

Nel diritto spagnolo la tutela dei consumatori contro le clausole abusive è stata garantita inizialmente dalla legge generale n. 26/1984, sulla tutela dei consumatori e degli utenti (Ley General 26/1984 para la Defensa de los Consumidores y Usuarios), del 19 luglio 1984 (BOE n. 176, del 24 luglio 1984, pag. 21686).

10

Tale legge è stata in seguito modificata dalla legge n. 7/1998, relativa alle condizioni generali di contratto (Ley 7/1998 sobre condiciones generales de la contratación), del 13 aprile 1998 (BOE n. 89, del 14 aprile 1998, pag. 12304), che ha trasposto la direttiva 93/13 nel diritto spagnolo.

11

Infine, con il regio decreto legislativo n. 1/2007, recante approvazione del testo consolidato della legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti e delle altre leggi complementari (Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias), del 16 novembre 2007 (BOE n. 287, del 30 novembre 2007, pag. 49181), è stato adottato il testo consolidato della legge generale n. 26/1984, come modificata dalla legge n. 7/1998.

12

Ai sensi dell’articolo 82 di tale regio decreto legislativo:

«1.   Per clausole abusive si intendono tutte quelle clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale e tutte quelle pratiche che non risultano da un accordo espresso e che, contro il requisito della buona fede, determinano, a danno del consumatore e dell’utente, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

(...)

3.   Il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni e dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipenda.

4.   Nonostante quanto precede, devono considerarsi in ogni caso abusive le clausole che, conformemente a quanto disposto agli articoli da 85 a 90 inclusi, producono l’effetto di:

a)

vincolare il contratto alla volontà del professionista;

b)

limitare i diritti del consumatore e dell’utente;

c)

determinare l’assenza di reciprocità nel contratto;

d)

imporre al consumatore o all’utente garanzie sproporzionate o porre indebitamente a suo carico l’onere della prova;

e)

risultare sproporzionate in relazione al perfezionamento ed all’esecuzione del contratto, o

f)

essere in contrasto con le regole di competenza e di diritto applicabili».

13

Il codice di procedura civile (Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil), nella sua versione vigente alla data d’instaurazione del procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»), disciplina al suo Libro III, Titolo IV, Capo V, rubricato «Specificità quanto all’esecuzione dei beni ipotecati o pignorati», in particolare agli articoli da 681 a 698, la procedura di esecuzione ipotecaria.

14

L’articolo 695 del Codice di procedura civile così recita:

«1.   Nei procedimenti di cui al presente capo il debitore esecutato può presentare opposizione solo per i seguenti motivi:

1.a

estinzione della garanzia o dell’obbligazione garantita, a condizione che si produca una certificazione del registro da cui risulti la cancellazione dell’ipoteca o eventualmente del diritto di pegno senza spossessamento, ovvero un atto notarile relativo al ricevimento del pagamento o alla cancellazione della garanzia;

2.a

errore nella determinazione dell’importo esigibile, quando il credito assistito da garanzia è il saldo alla chiusura di un conto fra creditore dell’esecuzione e debitore esecutato. Il debitore esecutato è tenuto a presentare il suo esemplare dell’estratto conto, e l’opposizione è ammissibile solo se il saldo ivi riportato differisce da quello presentato dal creditore dell’esecuzione.

3.a

(...) l’esistenza di un’altra garanzia o ipoteca (...) iscritta anteriormente al gravame su cui si fonda il procedimento, da attestarsi con la corrispondente certificazione di registro.

(...)

2.   In caso di opposizione ai sensi del paragrafo 1, il cancelliere sospende l’esecuzione e cita le parti ad un’udienza dinanzi al tribunale che ha emesso l’ordine di esecuzione: fra la citazione e la detta udienza devono trascorrere almeno quattro giorni. Alla suddetta udienza il giudice sente le parti, ammette gli atti che sono addotti ed emette entro due giorni la decisione da esso ritenuta opportuna sotto forma di ordinanza.

(...)».

15

L’articolo 698 del Codice di procedura civile così dispone:

«1.   Sull’opposizione del debitore, del terzo possessore o di altri soggetti interessati, non rientrante nei precedenti articoli, compresi i motivi di opposizione che riguardano la nullità del titolo nonché la scadenza, la certezza, l’estinzione o l’entità del credito, si decide nel relativo procedimento, senza che ciò comporti la sospensione o il blocco del procedimento previsto nel presente capo.

(...)

2.   Contestualmente alla proposizione dell’opposizione di cui al [punto] precedente o nel corso del procedimento ad esso successivo si può chiedere che l’efficacia della sentenza pronunciata nel suddetto procedimento sia garantita dal sequestro di tutto l’importo, o di una parte di esso, che deve essere corrisposto al creditore mediante il procedimento disciplinato al presente capo.

Il tribunale dispone il suddetto sequestro, sulla base dei documenti presentati, qualora ritenga sufficienti i motivi fatti valere. Qualora l’istante non sia palesemente solvibile in modo adeguato, il tribunale è tenuto a richiedere previamente allo stesso una garanzia sufficiente per gli interessi di mora e il risarcimento di eventuali danni di altro tipo che il creditore potrebbe subire.

3.   Qualora il creditore presti una garanzia ritenuta sufficiente dal tribunale per l’importo il cui sequestro è stato disposto a seguito del procedimento di cui al paragrafo 1, il sequestro viene revocato».

16

L’articolo 131 della legge sull’ipoteca (Ley Hipotecaria) vigente all’epoca dei fatti dei procedimenti principali, il cui testo consolidato è stato approvato con decreto dell’8 febbraio 1946 (BOE n. 58, del 27 febbraio 1946, pag. 1518), stabilisce quanto segue:

«Le annotazioni preventive di domanda di nullità dell’ipoteca o le altre annotazioni non fondate su uno dei casi che possono determinare la sospensione dell’esecuzione sono cancellate in forza dell’ordine di cancellazione di cui all’articolo 133, purché siano successive all’annotazione in margine di rilascio del certificato dei registri immobiliari. L’atto recante la dichiarazione di ricevuto pagamento dell’ipoteca non potrà essere iscritto se non è stata previamente cancellata la suddetta annotazione in margine, su disposizione del giudice a tal fine».

17

Ai sensi dell’articolo 153 bis di tale legge:

«(...) le parti possono convenire che, in caso di esecuzione, l’importo esigibile sia quello risultante dalla liquidazione effettuata dall’istituto finanziario creditore nella forma convenuta dalle parti nell’atto.

Alla scadenza convenuta dai contraenti, o alla scadenza di una delle relative proroghe, l’azione ipotecaria può essere esercitata in conformità a quanto previsto agli articoli 129 e 153 della presente legge e alle disposizioni analoghe del codice di procedura civile».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

La causa C‑537/12

18

Il 28 maggio 2005 il sig. Cun Pérez e la sig.ra Rivas Quichimbo hanno sottoscritto un contratto di mutuo per un importo di EUR 107 300, garantito dall’ipoteca sull’abitazione familiare.

19

A partire dal 31 ottobre 2009 i debitori si rendevano inadempienti del pagamento delle rate del mutuo.

20

Pertanto, statuendo sulla domanda proposta il 20 gennaio 2012 dal Banco Popular, il Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 de Catarroja (la prima sezione del Tribunale di primo grado e d’istruzione di Catarroja) ha autorizzato l’esecuzione ipotecaria del bene immobile dato in garanzia, con decisione dell’8 febbraio 2012, ordinando al debitore di pagare gli importi di EUR 97 667,49 a titolo del capitale rimanente dovuto, e di EUR 17 962,02 a titolo di interessi e spese.

21

Il 18 maggio 2012 la sig.ra Rivas Quichimbo, rappresentata dall’avvocato designato in seguito alla sua domanda di gratuito patrocinio, ha proposto opposizione alla decisione di esecuzione, facendo valere segnatamente il carattere abusivo della clausola «suolo» del contratto di mutuo, che garantisce all’istituto di credito un tasso di interesse minimo per il caso in cui quello di riferimento scenda al di sotto di un valore determinato, trasformando in sostanza un mutuo a tasso variabile in un mutuo a tasso fisso.

22

All’udienza del 10 luglio 2012, avendo detto avvocato ribadito l’argomento concernente il carattere abusivo della clausola contrattuale in esame, il Banco Popular ha sostenuto che tale argomento non rientrava nell’elenco tassativo dei motivi di opposizione previsti all’articolo 695 del codice di procedura civile e che, di conseguenza, il debitore doveva ricorrere al procedimento di merito.

23

In tale contesto, con decisione del 15 ottobre 2012, lo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 di Catarroja ha informato le parti, affinché potessero far valere le loro osservazioni, dei suoi dubbi relativi alla conformità del diritto processuale spagnolo al quadro giuridico stabilito dalla direttiva 93/13.

24

In particolare, esso ha sostenuto che, se il creditore sceglie, ai fini dell’esecuzione forzata, il procedimento di esecuzione ipotecaria, soltanto un ricorso nel merito al giudice competente, privo di effetto sospensivo, consente di dedurre il motivo vertente sul carattere abusivo di una delle clausole del contratto di mutuo dal quale discende il debito fatto valere. Ciò premesso, tenuto conto dell’impossibilità di valutare nella fase dell’esecuzione, d’ufficio o su domanda di una parte, siffatto carattere abusivo, è estremamente difficile per un giudice spagnolo supplire allo squilibrio tra il consumatore e il professionista nel procedimento di esecuzione ipotecaria.

25

La normativa spagnola che disciplina tale procedimento comprometterebbe, pertanto, l’effettività della tutela del consumatore voluta dalla direttiva 93/13.

26

Tale constatazione discenderebbe del pari dal punto 53 della sentenza del 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito (C‑618/10), nella quale la Corte è giunta alla medesima conclusione per quanto riguarda un regime processuale di ingiunzione di pagamento simile a quello in vigore in Spagna, a motivo del fatto che esso istituisce «un’impossibilità per il giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis o in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga già di tutti gli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva delle clausole inserite in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo».

27

In tali circostanze, lo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 de Catarroja ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se la direttiva 93/13 debba interpretarsi nel senso che la stessa si pone in contrasto con una normativa nazionale che impedisce ad un organo giurisdizionale, che conosce di un processo di esecuzione ipotecaria, come quello disciplinato agli articoli [da 681 a 695 (...) del codice di procedura civile spagnolo], di esaminare, sia d’ufficio che ad istanza di parte, il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, sia che quest’ultimo abbia proposto opposizione sia che non lo abbia fatto.

2)

Sia nel caso in cui la risposta a tali questioni sia affermativa, sia nel caso in cui sia negativa, (...) se la direttiva 93/13 debba interpretarsi nel senso che la stessa si pone in contrasto con una normativa nazionale che impedisce ad un organo giurisdizionale, che conosce di un processo di esecuzione ipotecaria, come quello disciplinato agli articoli [da 681 a 695 (...) del codice di procedura civile spagnolo], di sospendere tale procedimento sul presupposto che successivamente si instaurerà un procedimento di accertamento nel quale si chiederà che si accerti il carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, essendo stato utilizzato tale contratto per iniziare il citato procedimento di esecuzione».

La causa C‑116/13

28

Con atto pubblico del 26 luglio 2007, il sig. Valldeperas Tortosa e la sig.ra Miret Jaume hanno sottoscritto presso il Banco de Valencia un contratto di mutuo immobiliare per un importo di EUR 300 000 al fine di finanziare l’acquisto della loro abitazione familiare. Nel medesimo atto i debitori hanno ipotecato il bene finanziato a garanzia del rimborso del mutuo.

29

Il predetto contratto prevedeva, in una clausola specifica intitolata «Scadenza anticipata del mutuo ipotecario», la possibilità per l’istituto di credito, in caso di mancato pagamento di un’obbligazione contrattuale qualsiasi, di risolvere unilateralmente il contratto di mutuo senza previa notifica e di esigere il rimborso del capitale restante dovuto, degli interessi e delle spese. Ai sensi di tale clausola, la banca poteva segnatamente risolvere il contratto sin dalla prima rata mensile non pagata, senza dover prendere in considerazione il rispetto anteriore delle clausole contrattuali da parte dei debitori.

30

Poiché i debitori non hanno pagato quattro rate corrispondenti ai mesi da marzo a giugno 2012, il Banco de Valencia ha dichiarato scaduto il termine e ha avviato il 5 giugno 2012 un procedimento di esecuzione ipotecaria diretto a ottenere il pagamento della somma di EUR 279 540,58 a titolo di capitale e di quella, provvisionale, di EUR 83 862,17 a titolo degli interessi moratori dovuti dal saldo notarile allegato al ricorso, e delle spese.

31

Adito nell’ambito di tale procedimento in qualità di giudice dell’esecuzione, il Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca (Tribunale di primo grado e d’istruzione di Palma de Mallorca) ha espresso dubbi, allo stesso modo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 1 de Catarroja, quanto alla conformità alla direttiva 93/13 del procedimento di esecuzione ipotecaria spagnolo. Ai sensi di quest’ultimo, il giudice competente è privato del potere, da un lato, di valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto di mutuo ipotecario prima di ordinare l’esecuzione, in quanto il suo compito è limitato all’esame formale del titolo esecutivo e della documentazione che lo accompagna, e, dall’altro, di sospendere il procedimento ipotecario qualora un procedimento nel merito sia proposto dal debitore al fine di far dichiarare il predetto carattere abusivo.

32

Pertanto, ricordando il parere espresso nelle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Aziz (sentenza del 14 marzo 2013, C‑415/11), il Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca ha affermato che tale regime processuale rischia di rivelarsi contrario al sistema stabilito dalla direttiva 93/13 come interpretata dalla giurisprudenza costante della Corte in materia (v. sentenze del 27 giugno 2000, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, da C-240/98 a C-244/98, Racc. pag. I-4941; del 26 ottobre 2006, Mostaza Claro, C-168/05, Racc. pag. I-10421; del 4 giugno 2009, Pannon GSM, C-243/08, Racc. pag. I-4713, e Banco Español de Crédito, cit.). Infatti, da essa risulterebbe che il giudice nazionale sarebbe sempre tenuto a valutare d’ufficio il carattere abusivo di una clausola contrattuale rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva, dal momento in cui egli dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tale fine.

33

Inoltre, il Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca ha ritenuto che la trattazione della causa oggetto del procedimento principale sollevasse altre questioni vertenti segnatamente sull’interpretazione della nozione di «clausola abusiva», alla luce dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della predetta direttiva, nonché dei punti 1, lettera e) e g), e 2, lettera a), dell’allegato di quest’ultima. Infatti, la conformità a tali disposizioni della clausola oggetto della controversia di cui al procedimento principale e vertente sulla scadenza anticipata del mutuo ipotecario non apparirebbe in modo chiaro.

34

Ciò premesso, il Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se il procedimento spagnolo di esecuzione ipotecaria sia compatibile con l’articolo 7 della [direttiva 93/13], in quanto esclude la possibilità di subordinare l’adozione del provvedimento che dispone l’esecuzione al previo controllo giurisdizionale d’ufficio di una clausola di [scadenza] anticipata del mutuo su richiesta unilaterale della banca, clausola che è considerata abusiva in sé stessa e nella sua concreta applicazione al caso di specie e che risulta indispensabile per consentire al mutuante professionale di avvalersi di tale modalità privilegiata di esecuzione.

2)

Sempre sotto il profilo dell’articolo 7 della direttiva [direttiva 93/13], quale debba essere la portata dell’intervento del giudice di fronte a tale clausola nel momento in cui esso deve disporre l’esecuzione nel procedimento di esecuzione ipotecaria.

3)

Se si possa considerare abusiva, in sé stessa e nella sua specifica applicazione al caso di specie, sotto il profilo dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della [direttiva 93/13] nonché dei punti 1, lettere e) e g), e 2, lettera a), del suo allegato, una clausola contrattuale che consente all’ente finanziario mutuante di risolvere unilateralmente il contratto di mutuo per cause totalmente oggettive, alcune delle quali scollegate dal contratto stesso e, nel caso in esame, a fronte del mancato pagamento di quattro rate mensili del mutuo.

35

Con decisione del presidente della Corte del 20 giugno 2013, le cause C‑537/12 e C‑116/13 sono state riunite ai fini della fase scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

36

Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura, quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata.

37

La predetta norma deve essere applicata nelle presenti cause riunite.

Sulle due questioni pregiudiziali nella causa C‑537/12 e sulle due prime questioni pregiudiziali nella causa C‑116/13

38

Con tali questioni, che è opportuno esaminare insieme, i giudici del rinvio chiedono, in sostanza, se la direttiva 93/13 debba essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente al giudice dell’esecuzione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo, né di adottare provvedimenti provvisori che garantiscano la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito, competente ad esaminare il carattere abusivo di tale clausola.

39

Al riguardo, secondo giurisprudenza costante il sistema di tutela istituito dalla direttiva 93/13 è fondato sull’idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative che il grado di informazione (sentenza Aziz, C‑415/11, cit., punto 44).

40

Alla luce di una siffatta situazione di inferiorità, l’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede che le clausole abusive non vincolino i consumatori. Come risulta dalla giurisprudenza, si tratta di una norma imperativa che mira a sostituire all’equilibrio formale che il contratto istituisce fra i diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a ristabilire l’uguaglianza delle parti stesse (sentenza Aziz, C‑415/11, cit., punto 45).

41

In questo contesto, la Corte ha già reiteratamente osservato che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell’ambito di applicazione di detta direttiva e, in tal modo, ad ovviare allo squilibrio tra il consumatore e il professionista a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari (sentenza Aziz, C‑415/11, cit., punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

42

La Corte ha, peraltro, dichiarato che la direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro che non consenta al giudice investito di una domanda d’ingiunzione di pagamento di esaminare d’ufficio, in limine litis né in qualsiasi altra fase del procedimento, anche qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, la natura abusiva di una clausola sugli interessi moratori inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, in assenza di opposizione proposta da quest’ultimo (sentenza Banco Español de Crédito, cit., punto 57).

43

Inoltre, la Corte ha considerato, al punto 64 della citata sentenza Aziz, che la direttiva deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro la quale non prevede, nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria, motivi di opposizione tratti dal carattere abusivo di una clausola contrattuale che funge da fondamento del titolo esecutivo, e, al contempo, non consente al giudice del merito, competente a valutare il carattere abusivo di una clausola del genere, di emanare provvedimenti provvisori, tra cui, in particolare, la sospensione di detto procedimento esecutivo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale.

44

Ciò premesso, si deve rilevare che tale giurisprudenza consente di dedurre in modo chiaro la risposta da dare alle questioni pregiudiziali, nel senso che esse concernono in sostanza la definizione, ai sensi di detta direttiva, della funzione del giudice competente ad autorizzare l’esecuzione ipotecaria, nell’ambito del medesimo sistema processuale esaminato dalla Corte nella citata sentenza Aziz.

45

Al riguardo si deve constatare che, in mancanza di armonizzazione dei meccanismi nazionali di esecuzione forzata, le modalità di attuazione, da un lato, dei motivi di opposizione ammessi nel contesto di un procedimento di esecuzione ipotecaria e, dall’altro, dei poteri conferiti a tale stadio al giudice dell’esecuzione per vagliare la legittimità delle clausole dei contratti stipulati con i consumatori rientrano nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri in forza del principio di autonomia processuale di questi ultimi, a condizione, tuttavia, che tali modalità non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno (principio di equivalenza) e che non rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti ai consumatori dal diritto dell’Unione (principio di effettività) (v., per analogia, sentenza Aziz, cit., punto 50).

46

Per quanto riguarda il principio di equivalenza, si deve rilevare che la Corte non dispone di alcun elemento tale da suscitare dubbi quanto alla conformità a quest’ultimo della normativa di cui trattasi nelle controversie oggetto dei procedimenti principali.

47

Infatti, risulta dal fascicolo che il sistema processuale spagnolo vieta al giudice dell’esecuzione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, di esaminare, d’ufficio o su domanda di una parte, il contratto dal quale discende il debito fatto valere per ragioni diverse dai motivi di opposizione espressamente previsti, e di emanare provvedimenti provvisori che assicurino la piena efficacia della decisione finale del giudice di merito non soltanto quando questi valuta la natura abusiva, alla luce dell’articolo 6 della direttiva 93/13, di una clausola inserita in un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, ma altresì quando verifica la contrarietà di una clausola siffatta alle norme nazionali di ordine pubblico, il che gli tocca, però, verificare.

48

Per quanto riguarda il principio di effettività, si deve rammentare che, per giurisprudenza costante della Corte, ciascun caso in cui si pone la questione se una disposizione processuale nazionale renda impossibile o eccessivamente difficile l’applicazione del diritto dell’Unione dev’essere esaminato tenendo conto del ruolo di detta disposizione nell’insieme del procedimento, dello svolgimento e delle peculiarità dello stesso, dinanzi ai vari organi giurisdizionali nazionali (v. sentenza Aziz, cit., punto 53).

49

Nel caso di specie, dal fascicolo presentato alla Corte si evince che, ai sensi dell’articolo 695 del Codice di procedura civile, nei procedimenti di esecuzione ipotecaria l’opposizione del debitore esecutato è accolta unicamente quando si fondi sull’estinzione della garanzia o dell’obbligazione garantita, oppure su un errore nella determinazione dell’importo esigibile, quando il credito assistito da garanzia è il saldo a debito alla chiusura di un conto fra creditore che chiede l’esecuzione e debitore esecutato, o ancora sull’esistenza di un’altra ipoteca o garanzia iscritta anteriormente al gravame su cui si fonda il procedimento.

50

A norma dell’articolo 698 del Codice di procedura civile, su qualsiasi opposizione del debitore, compresi i motivi di opposizione che riguardano la nullità del titolo, o la scadenza, la certezza, l’estinzione o l’entità del credito, si decide nel relativo procedimento, senza che ciò comporti la sospensione o un blocco del procedimento giudiziario di esecuzione previsto nel capo in questione.

51

Inoltre, in forza dell’articolo 131 della legge sull’ipoteca, le annotazioni preventive di domanda di nullità dell’ipoteca o le altre annotazioni non fondate su uno dei casi che possono determinare la sospensione dell’esecuzione saranno cancellate in forza dell’ordine di cancellazione di cui all’articolo 133 di tale legge, purché siano successive all’annotazione in margine al rilascio del certificato dei registri immobiliari.

52

Orbene, da tali indicazioni risulta che nel sistema processuale spagnolo l’aggiudicazione definitiva di un bene ipotecato ad un terzo acquisisce sempre carattere irreversibile, anche qualora la natura abusiva della clausola impugnata dal consumatore dinanzi al giudice del merito comporti la nullità del procedimento di esecuzione ipotecaria, salvo l’ipotesi in cui detto consumatore abbia proceduto ad un’annotazione preventiva della domanda di nullità dell’ipoteca prima di detta annotazione in margine (sentenza Aziz, cit., punto 57).

53

A tale riguardo, occorre ciò nondimeno constatare che, tenuto conto dello svolgimento e delle specificità del procedimento di esecuzione ipotecaria oggetto dei procedimenti principali, siffatta ipotesi deve essere considerata molto improbabile, in quanto sussiste un rischio non trascurabile che il consumatore interessato non proceda a detta annotazione preliminare entro i termini impartiti a tal fine, vuoi a causa del carattere estremamente rapido del procedimento esecutivo in questione, vuoi perché ignora o non comprende la portata dei suoi diritti (v. sentenza Aziz, cit., punto 58).

54

Orbene, come la Corte ha già dichiarato al punto 59 della citata sentenza Aziz, un regime processuale di questo tipo è idoneo a compromettere l’effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13, prevedendo l’impossibilità per il giudice del merito, dinanzi al quale il consumatore ha presentato una domanda fondata sul carattere abusivo di una clausola contrattuale che funge da fondamento del titolo esecutivo, di emanare provvedimenti provvisori atti a sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo, allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire la piena efficacia della sua decisione finale.

55

Del pari si deve constatare che siffatto regime processuale, prevedendo anche l’impossibilità per il giudice dell’esecuzione di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che funge, nel caso di specie, da fondamento del titolo esecutivo, o di concedere provvedimenti provvisori atti a sospendere il procedimento di esecuzione ipotecaria o a bloccarlo allorché la concessione di tali provvedimenti risulta necessaria per garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice del merito dinanzi al quale il consumatore ha fatto valere siffatto carattere abusivo, è idoneo a compromettere l’effettività della tutela voluta dalla direttiva 93/13.

56

In effetti, come la Corte ha dichiarato, in mancanza di tale possibilità, in tutte le ipotesi in cui, come accade nei procedimenti principali, l’esecuzione immobiliare sul bene ipotecato abbia avuto luogo prima che il giudice del merito pronunciasse la decisione con cui dichiara abusiva la clausola contrattuale che si trova all’origine dell’ipoteca e, di conseguenza, nullo il procedimento esecutivo, una siffatta decisione consentirebbe di garantire a detto consumatore soltanto una tutela a posteriori meramente risarcitoria, la quale si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituirebbe un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare il ricorso a suddetta clausola, in contrasto con quanto prevede l’articolo 7, paragrafo, 1, della direttiva 93/13 (sentenza Aziz, cit., punto 60).

57

Ciò vale a maggior ragione qualora, come accade nei procedimenti principali, il bene su cui grava la garanzia ipotecaria costituisca l’abitazione del consumatore leso e della sua famiglia, poiché questo meccanismo di tutela dei consumatori limitato al risarcimento dei danni e degli interessi non consente di evitare la perdita definitiva ed irreversibile di suddetta abitazione (sentenza Aziz, cit., punto 61).

58

Pertanto, sarebbe sufficiente che i professionisti, qualora i requisiti fossero soddisfatti, avviassero siffatto procedimento di esecuzione ipotecaria per privare, in sostanza, i consumatori del beneficio della tutela perseguita dalla direttiva 93/13, il che risulta del pari contrario alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale le caratteristiche specifiche dei procedimenti giurisdizionali che si svolgono nel contesto del diritto nazionale tra i professionisti ed i consumatori non possono costituire un elemento atto a pregiudicare la tutela giuridica di cui devono godere questi ultimi in forza delle disposizioni di tale direttiva (sentenza Aziz, cit., punto 62).

59

In tali condizioni, si deve constatare che la normativa spagnola di cui trattasi nei procedimenti principali non appare conforme al principio di effettività, in quanto rende impossibile o eccessivamente difficile, nei procedimenti di esecuzione ipotecaria instaurati dai professionisti e nei quali i consumatori sono parti convenute, l’applicazione della tutela che tale direttiva intende conferire a questi ultimi (sentenza Aziz, cit., punto 63).

60

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve rispondere alle due questioni nella causa C‑537/12 e alle prime due questioni nella causa C‑116/13 dichiarando che la direttiva 93/13 dev’essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente al giudice dell’esecuzione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo, né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segnatamente, la sospensione dell’esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito, competente ad esaminare il carattere abusivo di tale clausola.

Sulla terza questione pregiudiziale nella causa C‑116/13

61

Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, chiarimenti relativi all’interpretazione dell’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13 nonché dei punti 1, lettere e) e g), e 2, lettera a), del suo allegato, al fine di valutare il carattere abusivo o meno della clausola oggetto della controversia di cui al procedimento principale e vertente sulla «Scadenza anticipata del mutuo ipotecario».

62

Al riguardo, occorre precisare che, nella citata sentenza Aziz, la Corte è stata chiamata a rispondere ad una domanda simile, al fine di consentire al giudice nazionale di vagliare segnatamente il carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata di contratti di credito ipotecario di lunga durata. Di conseguenza, la risposta alla presente questione può essere dedotta in modo chiaro dalle considerazioni sviluppate in tale sentenza.

63

Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la competenza di quest’ultima verte sull’interpretazione della nozione di «clausola abusiva», di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 e all’allegato della medesima, nonché sui criteri che il giudice nazionale può o deve applicare in sede di esame di una clausola contrattuale con riguardo alle disposizioni della direttiva, fermo restando che spetta al suddetto giudice pronunciarsi, in base ai criteri sopra citati, sulla qualificazione concreta di una specifica clausola contrattuale in funzione delle circostanze proprie del caso di specie. Ne risulta che la Corte deve limitarsi a fornire al giudice del rinvio indicazioni che quest’ultimo dovrà prendere in considerazione al fine di valutare il carattere abusivo della clausola di cui trattasi (v. sentenze del 26 aprile 2012, Invitel, C‑472/10, punto 22, e Aziz, cit., punto 66).

64

Ciò premesso, occorre osservare che, riferendosi alle nozioni di buona fede e di significativo squilibrio a danno del consumatore tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto, l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva definisce solo in modo astratto gli elementi che conferiscono carattere abusivo ad una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale (sentenza Aziz, cit., punto 67).

65

Orbene, come è già stato precisato dalla Corte, per appurare se una clausola determini, a carico del consumatore, un «significativo squilibrio» dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale. Inoltre, a tale fine risulta pertinente procedere a vagliare la situazione giuridica in cui versa il citato consumatore alla luce dei mezzi che la disciplina nazionale mette a sua disposizione per far cessare il ricorso a clausole abusive (sentenza Aziz, cit., punto 68).

66

Per chiarire quali siano le circostanze in cui un tale squilibrio sia creato «malgrado il requisito della buona fede», occorre constatare che, secondo la giurisprudenza della Corte, a tale fine il giudice nazionale deve verificare se il professionista, qualora avesse trattato in modo leale ed equo con il consumatore, avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi che quest’ultimo aderisse ad una siffatta clausola nell’ambito di un negoziato individuale (sentenza Aziz, cit., punto 69).

67

In tale contesto, si deve del pari rammentare che l’allegato, cui rinvia l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, contiene solo un elenco indicativo e non esaustivo delle clausole che possono essere dichiarate abusive (sentenza Aziz, cit., punto 70).

68

In particolare, il punto 1, lettere e) e g) di tale allegato menziona le clausole che hanno per oggetto o per effetto, da un lato, di imporre al consumatore che non adempie ai propri obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato, e, dall’altro, autorizzare il professionista a porre fine senza un ragionevole preavviso ad un contratto di durata indeterminata, tranne in caso di gravi motivi. Il punto 2, lettera a), del predetto allegato precisa, altresì, che il punto 1, lettera g), non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fino unilateralmente, e senza preavviso, qualora vi sia un valido motivo, a un contratto di durata indeterminata, a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare immediatamente l’altra o le altre parti contraenti.

69

È alla luce di tali criteri che spetta al Juzgado de Primera Instancia n. 17 de Palma de Mallorca valutare il carattere abusivo della clausola di scadenza anticipata del mutuo ipotecario in questione nel procedimento principale, ai sensi della quale l’istituto di credito può risolvere unilateralmente i contratti di mutuo a durata determinata e esigere, pertanto, il rimborso del capitale restante dovuto e degli interessi, a causa di inadempimenti del debitore alle sue obbligazioni contrattuali per un periodo limitato.

70

Al riguardo, si deve precisare che incombe al giudice del rinvio segnatamente verificare se la facoltà riconosciuta al professionista di risolvere unilateralmente il contratto dipenda dal mancato adempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenta un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave rispetto alla durata e all’importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme applicabili in assenza di accordo tra le parti, rendendo più arduo per il consumatore, visti gli strumenti processuali di cui dispone, l’accesso alla giustizia e l’esercizio dei diritti della difesa, e se il diritto nazionale preveda mezzi appropriati ed efficaci che consentano al consumatore al quale siffatta clausola è stata opposta di ovviare agli effetti del recesso unilaterale dal contratto di mutuo (v., in tal senso, sentenza Aziz, cit., punti 73 e 75).

71

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve, pertanto, rispondere alla terza questione nella causa C‑116/13 dichiarando che l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, nonché i punti 1, lettere e) e g), e 2, lettera a), del suo allegato devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare il carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata di un mutuo ipotecario, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rivestono segnatamente un’importanza essenziale:

se la facoltà riconosciuta al professionista di risolvere unilateralmente il contratto dipenda dal mancato adempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenta un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in esame;

se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave rispetto alla durata e all’importo del mutuo;

se detta facoltà deroghi alle norme applicabili in mancanza di un accordo tra le parti, rendendo più arduo per il consumatore, visti gli strumenti processuali di cui dispone, l’accesso alla giustizia nonché l’esercizio dei diritti della difesa, e

se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore al quale siffatta clausola è stata opposta di ovviare agli effetti del recesso unilaterale del contratto di mutuo.

Spetta al giudice del rinvio effettuare tale valutazione, in funzione di tutte le circostanze proprie della controversia di cui è investito.

Sulle spese

72

Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

1)

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente al giudice dell’esecuzione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d’ufficio o su domanda del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito fatto valere e che fonda il titolo esecutivo, né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segnatamente, la sospensione dell’esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito, competente ad esaminare il carattere abusivo di tale clausola.

 

2)

L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, nonché i punti 1, lettere e) e g), e 2, lettera a), del suo allegato devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare il carattere abusivo di una clausola di scadenza anticipata di un mutuo ipotecario, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, rivestono segnatamente un’importanza essenziale:

se la facoltà riconosciuta al professionista di risolvere unilateralmente il contratto dipenda dal mancato adempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenta un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in esame;

se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave rispetto alla durata e all’importo del mutuo;

se detta facoltà deroghi alle norme applicabili in mancanza di accordo tra le parti, rendendo più arduo per il consumatore, visti gli strumenti processuali di cui dispone, l’accesso alla giustizia nonché l’esercizio dei diritti della difesa, e

se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore al quale siffatta clausola è stata opposta di ovviare agli effetti del recesso unilaterale del contratto di mutuo.

Spetta al giudice del rinvio effettuare tale valutazione, in funzione di tutte le circostanze proprie della controversia di cui è investito.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: lo spagnolo.