Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 marzo 2014 – Bloomsbury

(causa C‑510/12)

«Articolo 99 del regolamento di procedura — Quarta direttiva 78/660/CEE — Articolo 2, paragrafo 3 — Principio del quadro fedele — Articolo 2, paragrafo 4 — Obbligo di informazione — Articolo 2, paragrafo 5 — Obbligo di deroga — Articolo 32 — Metodo di valutazione in base al costo storico — Acquisto da parte di una società di un attivo a titolo gratuito»

1. 

Questioni pregiudiziali — Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 13, 14)

2. 

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 78/660 — Conti annuali di taluni tipi di società — Direttiva avente unicamente fini contabili e non avente ad oggetto la fissazione delle condizioni di determinazione della base imponibile (Direttiva del Consiglio 78/660) (v. punto 16)

3. 

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 78/660 — Conti annuali di taluni tipi di società — Valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione — Deroghe — Casi eccezionali — Nozione — Acquisto di taluni elementi dell’attivo a un prezzo nettamente inferiore al loro valore effettivo che dà un’immagine falsata del patrimonio della società — Esclusione [Direttiva del Consiglio 78/660, art. 2, § 3‑5, 31, § 1, c), e 32] (v. punti 22‑30 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Hof van Beroep te Gent – Belgio – Interpretazione dell’articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11) – Principio del quadro fedele – Acquisto da parte di una società di un attivo ingente a titolo gratuito – Impossibilità di iscriverne il valore d’acquisto nella sua contabilità, dando così un’immagine falsata del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato della società

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a una società che effettua l’acquisto di un attivo a titolo gratuito di iscriverlo nei suoi conti annuali in base al suo valore effettivo.


Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 6 marzo 2014 – Bloomsbury

(causa C‑510/12)

«Articolo 99 del regolamento di procedura — Quarta direttiva 78/660/CEE — Articolo 2, paragrafo 3 — Principio del quadro fedele — Articolo 2, paragrafo 4 — Obbligo di informazione — Articolo 2, paragrafo 5 — Obbligo di deroga — Articolo 32 — Metodo di valutazione in base al costo storico — Acquisto da parte di una società di un attivo a titolo gratuito»

1. 

Questioni pregiudiziali — Risposta che non dà adito a ragionevoli dubbi — Soluzione chiaramente desumibile dalla giurisprudenza — Applicazione dell’articolo 99 del regolamento di procedura (Regolamento di procedura della Corte, art. 99) (v. punti 13, 14)

2. 

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 78/660 — Conti annuali di taluni tipi di società — Direttiva avente unicamente fini contabili e non avente ad oggetto la fissazione delle condizioni di determinazione della base imponibile (Direttiva del Consiglio 78/660) (v. punto 16)

3. 

Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Società — Direttiva 78/660 — Conti annuali di taluni tipi di società — Valutazione degli elementi dell’attivo in base al loro prezzo di acquisto o al loro costo di produzione — Deroghe — Casi eccezionali — Nozione — Acquisto di taluni elementi dell’attivo a un prezzo nettamente inferiore al loro valore effettivo che dà un’immagine falsata del patrimonio della società — Esclusione [Direttiva del Consiglio 78/660, art. 2, § 3‑5, 31, § 1, c), e 32] (v. punti 22‑30 e dispositivo)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Hof van Beroep te Gent – Belgio – Interpretazione dell’articolo 2, paragrafi 3, 4 e 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11) – Principio del quadro fedele – Acquisto da parte di una società di un attivo ingente a titolo gratuito – Impossibilità di iscriverne il valore d’acquisto nella sua contabilità, dando così un’immagine falsata del patrimonio, della situazione finanziaria e del risultato della società

Dispositivo

L’articolo 2, paragrafi da 3 a 5, della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo [44, paragrafo 2, lettera g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, deve essere interpretato nel senso che esso non impone a una società che effettua l’acquisto di un attivo a titolo gratuito di iscriverlo nei suoi conti annuali in base al suo valore effettivo.