ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
16 maggio 2013 (*)
«Impugnazione – Marchio comunitario – Marchio denominativo H.EICH – Opposizione del titolare del marchio figurativo anteriore H- SILVIAN HEACH – Diniego di registrazione»
Nella causa C‑379/12 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 agosto 2012,
Arav Holding srl, con sede in Palma Campina, (Italia) rappresentata da R. Bocchini, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
H.Eich srl, con sede in Signa (Italia), rappresentata da D. Mainini, T. Rubin, A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli e G. Petrocchi, avvocati,
ricorrente in primo grado,
Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,
convenuto in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da M. Berger, presidente di Sezione, A. Borg Barthet (relatore) e E. Levits, giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la decisione presa, sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 181 del regolamento di procedura della Corte,
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione, la Arav Holding srl (in prosieguo: l’«Arav») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 19 giugno 2012, H.Eich/UAMI – Arav (H.Eich) (T‑557/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 9 settembre 2010 (procedimento R 1411/2009-1) relativa ad un procedimento di opposizione tra l’Arav e la H.Eich srl (in prosieguo: la «H.Eich») (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
2 Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Nondimeno, alla luce della data di deposito della domanda di registrazione, la presente controversia resta disciplinata dal regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004 (GU L 70, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).
3 L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 dispone quanto segue:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
(…)
b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
Fatti
4 Il 5 settembre 2007 la H.Eich presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’UAMI, ai sensi del regolamento n. 40/94.
5 Il marchio di cui si richiedeva la registrazione era il segno denominativo «H.EICH».
6 I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nelle classi 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:
– Classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria»;
– Classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria».
7 La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 4/2008 del 28 gennaio 2008.
8 Il 28 aprile 2008, l’Arav Sas di Marano Nunziata Anna Maria Gaetana & C., divenuta Arav, presentava opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94, contro la registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 6.
9 L’opposizione era fondata sul seguente marchio figurativo anteriore:

il quale, dopo essere stato registrato in Italia il 28 settembre 2005, è stato oggetto di una registrazione internazionale.
10 I prodotti che sono all’origine dell’opposizione, coperti segnatamente dal marchio anteriore, rientrano anche nelle classi 18 e 25.
11 L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.
12 Il 30 settembre 2009 la divisione d’opposizione dell’UAMI respingeva l’opposizione perché, in particolare, i marchi, pur designando prodotti identici, non erano simili sul piano visivo e fonetico.
13 Il 23 novembre 2009 l’Arav proponeva ricorso all’UAMI, ai sensi degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94, contro la decisione della divisione di opposizione.
14 Con la decisione controversa, la prima commissione di ricorso dell’UAMI annullava la decisione della divisione di opposizione, accoglieva l’opposizione e respingeva la domanda di registrazione di marchio comunitario. In particolare rilevava che l’elemento dominante nel marchio anteriore era il nome «SILVIAN HEACH», che la lettera «H» faceva riferimento a un cognome e che «SILVIAN» andava inteso come un nome di battesimo. A suo giudizio, la funzione distintiva era svolta, in senso lato, dal nome «SILVIAN HEACH» e, in senso stretto, dall’elemento «HEACH». Essa riteneva che la lettera «H» esplicasse un ruolo subordinato, poiché ripeteva, abbreviandolo, il termine «HEACH».
15 Nel marchio richiesto, la lettera «H» seguita da un punto verrebbe considerata come un’iniziale e «EICH» come un cognome. Il punto potrebbe non essere notato e il termine «HEICH» sarebbe compreso dal consumatore italiano come un cognome straniero.
16 Essa riteneva che la circostanza che entrambi i marchi facessero riferimento a un nome di persona, oltretutto straniero, fosse un fattore di somiglianza, al quale si aggiungeva la forte somiglianza visiva e fonetica tra «H.EICH» e «HEACH». Traeva pertanto la conclusione che i marchi presentavano complessivamente un grado di somiglianza medio e che quindi esisteva un rischio di confusione a danno del consumatore italiano.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
17 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 dicembre 2010, la H.Eich proponeva un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa.
18 A sostegno del suo ricorso, la H.Eich deduceva un unico motivo, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94.
19 Il Tribunale ha rilevato innanzitutto che i prodotti in oggetto erano identici, che erano prodotti di consumo corrente, che il pubblico interessato era costituito dal consumatore medio e che il pubblico di riferimento corrispondeva al pubblico italiano e a quello dei paesi designati nella registrazione internazionale anteriore. Successivamente, esso ha proceduto al confronto tra i segni.
20 Dopo aver ricordato la giurisprudenza relativa alla valutazione del rischio di confusione, il Tribunale ha proceduto a valutare quali fossero gli elementi distintivi e dominanti dei marchi in causa.
21 Per quanto riguarda la valutazione dell’elemento dominante, il Tribunale ha osservato, al punto 32 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso aveva correttamente dichiarato che l’elemento «SILVIAN HEACH» era dominante nel marchio anteriore, pur non essendo trascurabile l’elemento «H».
22 Per quanto attiene al carattere distintivo dei marchi di cui trattasi, secondo il Tribunale è pacifico che il marchio anteriore sarà compreso come un nome di battesimo, «SILVIAN», seguito da un cognome, «HEACH», e che il marchio richiesto sarà del pari compreso come un nome, formato dall’iniziale «H» di un nome di battesimo e dal cognome «EICH».
23 A questo proposito, al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale ha ricordato che, secondo la giurisprudenza, non si può escludere che, in taluni Stati membri, i consumatori tengano a mente il cognome piuttosto che il nome di battesimo quando sono in presenza di marchi costituiti dalla combinazione di un nome di battesimo e di un cognome, e che tale regola generale, che è dettata dall’esperienza, non può essere applicata automaticamente senza tener conto delle peculiarità del caso di specie. In un marchio composto, secondo il Tribunale, il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come un cognome. La constatazione di una siffatta posizione può infatti fondarsi solo su un esame del complesso dei fattori pertinenti nella fattispecie.
24 Al punto 36 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il termine «HEACH» non doveva essere considerato come l’elemento più distintivo del marchio anteriore e, al punto 39 della medesima sentenza, che entrambi gli elementi «SILVIAN» e «HEACH» rivestivano un carattere distintivo nel marchio anteriore.
25 Quanto al confronto visivo dei marchi in conflitto, il Tribunale ha rilevato segnatamente, al punto 46 della sentenza impugnata, che il punto che separa l’iniziale «H» dal cognome «EICH» nel marchio di cui si chiede la registrazione costituiva un elemento non trascurabile, tanto più che il nome di battesimo era scritto per intero nel marchio anteriore. A detta del Tribunale, il termine «SILVIAN» costituiva una differenza visiva significativa tra i marchi in esame in quanto non esisteva nel marchio di cui si richiede la registrazione. Infine, al punto 50 della medesima sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la lettera «H» non potesse essere reputata trascurabile e dovesse dunque essere presa in considerazione nel confronto tra i due segni in conflitto, conformemente alla giurisprudenza, costituendo quindi un ulteriore elemento di differenza visiva. Al punto 54 della citata sentenza, il Tribunale ha concluso che i marchi in conflitto apparivano complessivamente diversi.
26 Per quanto riguarda il confronto fonetico, il Tribunale ha statuito che i marchi in conflitto, considerati globalmente, presentavano un grado di somiglianza debole. Esso ha rilevato, in particolare, ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata, che non si poteva escludere che l’iniziale «H» e il punto fossero pronunciati separatamente nel marchio richiesto e che l’elemento «SILVIAN» costituiva un’importante elemento di distinzione fonetica.
27 Per quanto attiene al confronto concettuale, ai punti 64 e 65 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che il pubblico percepirà gli elementi denominativi dei marchi in esame come nomi di persona privi di un peculiare significato concettuale, a meno che il nome non sia particolarmente noto per essere quello di una persona celebre, circostanza, quest’ultima, che nel caso di specie non è stata dimostrata. Di conseguenza, secondo il Tribunale, tale pubblico assocerà gli elementi denominativi dei segni in conflitto a nomi di persone distinte, dato che tali nomi sono diversi.
28 Esso ha inoltre considerato, al punto 66 della sentenza impugnata, che il marchio anteriore verrebbe presumibilmente associato a un nome anglofono, mentre il marchio richiesto rinvierebbe piuttosto a un nome germanico, e che la circostanza che tali nomi abbiano in comune il fatto di essere identificati come stranieri non era sufficiente, nel caso di specie, a determinare una somiglianza concettuale. Il Tribunale ne ha desunto che i marchi fossero concettualmente diversi.
29 Per quanto concerne la valutazione globale del rischio di confusione, ai punti 76 e 77 della sentenza impugnata il Tribunale ha statuito che, tenendo conto dell’impressione complessiva e, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti, i marchi confliggenti erano globalmente diversi, in particolare sul piano visivo, e che, pertanto, nonostante l’identità dei prodotti, non sussisteva alcun rischio di confusione tra detti marchi.
30 Ai punti da 78 a 90 della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto gli argomenti dedotti in giudizio a questo proposito dall’Arav, vertenti sul carattere distintivo elevato del marchio anteriore, sull’esistenza di un rischio di associazione tra i due marchi confliggenti nonché sulla circostanza che l’uso che il richiedente fa della registrazione del marchio H.EICH accresce il rischio di confusione.
Conclusioni dinanzi alla Corte
31 Con la sua impugnazione, l’Arav chiede che la Corte voglia:
– annullare in toto la sentenza impugnata e, di conseguenza, confermare la decisione controversa in quanto perfettamente conforme alle disposizioni del regolamento n. 40/94, e in particolare del suo articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e
– condannare la H.Eich alle spese.
32 La H.Eich chiede che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e confermare in toto la sentenza impugnata, e,
– condannare l’Arav alle spese.
33 L’UAMI chiede alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare l’Arav alle spese.
Sull’impugnazione
34 Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, può respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata, e ciò senza aprire la fase orale.
35 Occorre rilevare che nel suo ricorso di impugnazione l’Arav non eccepisce espressamente la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 da parte del Tribunale, bensì solleva cinque argomenti relativi al confronto dei marchi confliggenti e alla valutazione complessiva del rischio di confusione. Tali argomenti si risolvono, in sostanza, nel sostenere che il Tribunale ha violato questa disposizione.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
36 Con il primo motivo, tratto dall’errata valutazione degli elementi dominanti dei marchi in causa, l’Arav addebita al Tribunale di avere erroneamente considerato dominante l’elemento «SILVIAN HEACH» del marchio anteriore, mentre questo carattere avrebbe dovuto essere riconosciuto unicamente al cognome «HEACH». Tale cognome sarebbe il termine che attira l’attenzione del consumatore medio italiano e costituirebbe pertanto l’elemento originale e distintivo del marchio anteriore.
37 Anche in ipotesi nelle quali vi siano marchi patronimici formati da un nome di battesimo dotato di una certa distintività e da un cognome, sarebbe sempre il cognome a costituire il cuore del marchio, ossia l’elemento maggiormente distintivo dello stesso. A questo proposito, l’Arav si rifà alla sentenza del Tribunale del 13 luglio 2004, Samar/UAMI – Grotto (GAS STATION) (T‑115/03, Racc. pag. II‑2939).
38 L’UAMI ritiene che il primo motivo dedotto in giudizio dall’Arav per suffragare la propria impugnazione debba essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, dato che verte su questioni di fatto che non possono essere riesaminate dalla Corte.
39 La H.Eich afferma che questo primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, poiché la disamina del Tribunale, per quanto riguarda la determinazione dell’elemento dominante nel marchio anteriore, è stata effettuata in modo giuridicamente corretto.
Giudizio della Corte
40 Nei limiti in cui, con il suo primo motivo, l’Arav lamenta che il Tribunale non abbia statuito che solo il termine «HEACH» costituiva l’elemento dominante del marchio anteriore, occorre dichiarare che questo argomento si limita a rimettere in discussione la valutazione del Tribunale riportata al punto 32 della sentenza impugnata secondo cui l’elemento «SILVIAN HEACH» era dominante in tale marchio anteriore. Un ragionamento di questo genere è volto ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti per quanto attiene all’individuazione dell’elemento dominante.
41 Orbene, conformemente agli articoli 256 TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti ed elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto sottoposta in quanto tale al sindacato della Corte in sede di impugnazione (v. sentenze del 18 luglio 2006, Rossi/UAMI, C‑214/05 P, Racc. pag. I‑7057, punto 26, e del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI, C‑234/06 P, Racc. pag. I‑7333, punto 38).
42 Atteso che non è stato dedotto in giudizio alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi probatori sottoposti al vaglio del Tribunale per quanto riguarda la valutazione figurante al punto 32 della sentenza impugnata, il primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, poiché inteso a contestare tale valutazione.
43 Nei limiti in cui l’Arav, con il suo primo motivo, addebita al Tribunale di non aver applicato la regola in forza della quale, nel caso di marchi composti da un nome di battesimo e da un cognome, quest’ultimo è sempre l’elemento che riveste il carattere più distintivo in un marchio, occorre constatare che questo argomento è fondato su un’interpretazione errata della giurisprudenza pertinente.
44 Conformemente a quest’ultima, infatti, pur potendo certamente accadere che in una parte dell’Unione europea il cognome abbia, in generale, un carattere maggiormente distintivo rispetto al nome, occorre tuttavia prendere in considerazione gli elementi propri del caso di specie e, in particolare, la circostanza che il cognome di cui trattasi sia raro o, invece, molto comune, perché essa può influire su detto carattere distintivo (sentenza del 24 giugno 2010, Becker/Harman International Industries, C‑51/09 P, Racc. pag. I‑5805, punto 36). Così, in un marchio composto, il cognome non mantiene in tutti i casi una posizione distintiva autonoma per il solo fatto di essere percepito come tale. La constatazione di una siffatta posizione può infatti fondarsi solo su un esame del complesso dei fattori pertinenti nel caso di specie (sentenza Becker/Harman International Industries, cit., punto 38).
45 Pertanto, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto quando, al punto 34 della sentenza impugnata, ha richiamato tale giurisprudenza, dalla quale non si evince che, in un marchio composto da un cognome e da un nome di battesimo, il cognome presenti sempre un carattere distintivo più intenso rispetto al nome di battesimo.
46 Anche il riferimento che a questo proposito l’Arav ha fatto alla citata sentenza del Tribunale Samar/UAMI – Grotto (GAS STATION) deve essere respinto in quanto privo di pertinenza, dato che riguarda la domanda di registrazione del marchio «GAS STATION», che si trovava in conflitto con il marchio anteriore «BLUE JEANS GAS» per articoli di abbigliamento, laddove nessuno di tali marchi è composto da un cognome e da un nome.
47 Ne consegue che il primo motivo deve essere disatteso essendo in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Sul secondo motivo
Argomenti delle parti
48 Con il secondo motivo, vertente sull’errata valutazione quanto alla somiglianza visiva dei marchi confliggenti, l’Arav addebita al Tribunale di aver riconosciuto grande importanza al punto che separa l’iniziale «H» dal cognome «EICH» nel marchio richiesto. Sarebbe evidente che, sul piano visivo, il cuore del marchio anteriore «HEACH» e il marchio richiesto «H.EICH» sono simili ed associabili, come ha osservato la commissione di ricorso dell’UAMI. Per di più, a sua detta, il Tribunale ha errato non avendo riconosciuto l’evidente maggiore valenza che riveste il termine «HEACH» rispetto al termine «SILVIAN» nel marchio anteriore.
49 L’Arav censura il Tribunale anche per aver preso in considerazione la lettera «H» del marchio anteriore, allorché, a suo modo di vedere, una lettera dell’alfabeto non ha visivamente alcun rilievo rispetto al cuore dell’elemento «HEACH». A suo dire, al contrario, la presenza della lettera «H» davanti ai termini «SILVIAN HEACH» non fa che attrarre maggiormente l’attenzione del consumatore sull’elemento «HEACH».
50 L’UAMI ritiene che il secondo motivo sollevi questioni di fatto che non possono essere riesaminate dalla Corte e, di conseguenza, debba essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
51 La H.Eich sostiene che il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, poiché il Tribunale ha validamente dichiarato che i marchi confliggenti erano complessivamente differenti sotto il profilo visivo.
Giudizio della Corte
52 Ai punti 46, 49 e 50 della sentenza impugnata, il Tribunale, in sede di confronto visivo dei marchi in conflitto, ha proceduto a svariate constatazioni fattuali limitatamente ai diversi elementi che componevano tali marchi. Esso ha così esaminato il punto che separa l’iniziale «H» dal cognome «EICH» nel marchio richiesto, la circostanza che il termine «SILVIAN» costituiva una differenza visiva tra detti marchi nonché la lettera «H» nel marchio anteriore.
53 Orbene, è giocoforza constatare che con il suo secondo motivo l’Arav si limita a contestare la valutazione di ordine fattuale svolta dal Tribunale, senza eccepire alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi probatori in cui sarebbe incorso il Tribunale sotto questo profilo.
54 Come emerge dalla giurisprudenza citata al punto 41 della presente ordinanza, atteso che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto, il secondo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sul terzo motivo
Argomenti delle parti
55 Con il terzo motivo, che lamenta l’erronea valutazione relativa alla somiglianza sul piano fonetico dei marchi confliggenti, l’Arav asserisce che il Tribunale avrebbe dovuto considerare, analogamente all’UAMI, che il marchio «H.EICH» era composto da un unico termine, «HEICH».
56 L’UAMI ritiene che il terzo motivo vada respinto in quanto manifestamente irricevibile, giacché verte su questioni di fatto che non possono essere riesaminate dalla Corte.
57 La H.Eich reputa che il terzo motivo debba essere respinto in quanto manifestamente non fondato, poiché i marchi in conflitto sono differenti sul piano fonetico.
Giudizio della Corte
58 Occorre rilevare che, ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che non si poteva escludere che l’iniziale «H» e il punto fossero pronunciati separatamente nel marchio richiesto e che «SILVIAN» costituisse un elemento importante di differenziazione fonetica.
59 Non si può non constatare che con il terzo motivo l’Arav si limita a contestare la valutazione di ordine fattuale svolta dal Tribunale e in realtà aspira ad ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte per quanto attiene al confronto fonetico dei marchi confliggenti.
60 Orbene, in conformità alla giurisprudenza citata al punto 41 della presente ordinanza, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.
61 Atteso che non è stato dedotto in giudizio alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi probatori sottoposti all’attenzione del Tribunale per quanto riguarda la valutazione figurante ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata, il terzo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sul quarto motivo
Argomenti delle parti
62 Con il primo argomento del quarto motivo, vertente su un errore nella valutazione della somiglianza concettuale dei marchi in oggetto, l’Arav censura il Tribunale per non aver preso adeguatamente in considerazione il carattere distintivo elevato del marchio anteriore. Secondo l’Arav, poiché l’elemento «SILVIAN HEACH» non presenta alcun nesso concettuale con i prodotti coperti da tale marchio e costituisce pertanto un’associazione originale, il marchio anteriore deve essere considerato un marchio «forte» e beneficiare di una tutela più ampia. A questo proposito, l’Arav fa riferimento a svariate sentenze dei giudici italiani.
63 Con il secondo argomento del quarto motivo, l’Arav asserisce che ai punti 65 e 66 della sentenza impugnata il Tribunale ha ingiustamente dichiarato che non è ravvisabile alcuna somiglianza concettuale tra i due marchi in conflitto. Siffatta somiglianza sarebbe intrinseca a detti marchi, in quanto essi sarebbero percepiti solo come nomi di origine straniera appartenenti alla famiglia linguistica delle lingue germaniche occidentali.
64 L’UAMI ritiene che il quarto motivo vada respinto in quanto manifestamente irricevibile, giacché verte su questioni di fatto che non possono essere riesaminate dalla Corte.
65 Ad ogni modo, l’UAMI aggiunge che l’argomento tratto dall’errata valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è destituito di qualsiasi fondamento. Esso asserisce infatti, da una parte, che il diritto dell’Unione, per quanto riguarda i marchi, costituisce un sistema autonomo, che si applica in maniera indipendente dai sistemi nazionali e, dall’altra, che non consta alcun precedente giurisprudenziale in forza del quale l’assenza di un nesso tra un marchio e i prodotti o servizi che esso copre obblighi a conferire a detto marchio un carattere distintivo «forte» e, conseguentemente, una tutela più ampia.
66 La H.Eich sostiene che il quarto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato, giacché i due marchi confliggenti non possono essere associati per il solo fatto che sono percepiti come cognomi stranieri. A suo avviso, ad eccezione di quando si tratta di persone particolarmente note, i cognomi sono privi di significato concettuale.
Giudizio della Corte
67 Nei limiti in cui il primo argomento del quarto motivo può essere considerato come inteso a censurare il Tribunale per non aver riconosciuto, al punto 64 della sentenza impugnata, un carattere distintivo elevato al marchio anteriore, occorre dichiarare che tale argomento risulta in realtà diretto ad ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti limitatamente al carattere distintivo di tale marchio.
68 Orbene, come si evince dalla giurisprudenza citata al punto 41 della presente ordinanza, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto.
69 Atteso che non è stato dedotto in giudizio alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi probatori sottoposti al vaglio del Tribunale per quanto riguarda la valutazione figurante al predetto punto 64 della sentenza impugnata, questo primo argomento del quarto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, poiché volto a contestare tale valutazione.
70 Nei limiti in cui detto argomento può essere inteso nel senso che l’Arav addebita al Tribunale di non aver applicato la giurisprudenza derivante dalle sentenze pronunciate dai giudici italiani, in forza della quale un marchio possiede un carattere distintivo intrinseco forte qualora esso non presenti alcun nesso concettuale con i prodotti e i servizi che copre, occorre innanzitutto rammentare che il regime comunitario dei marchi è un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme, che persegue obiettivi ad esso specifici e la cui applicazione è indipendente da ogni altro sistema (v. sentenze del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI, C‑238/06 P, Racc. pag. I‑9375, punto 71, e del 30 settembre 2010, Evets/UAMI, C‑479/09 P, punto 49).
71 Inoltre, è giocoforza constatare che, sebbene secondo la giurisprudenza dell’Unione i marchi che hanno un elevato carattere distintivo intrinsecamente godano di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v. sentenza del 22 giugno 1999, Lloyd Schufabrik Meyer, C‑342/97, Racc. pag. I‑3819, punto 20 e giurisprudenza citata), non è dato rinvenire invece alcuna regola in forza della quale l’assenza di un nesso concettuale tra il marchio e i prodotti o servizi che esso copre conferisca automaticamente a tale marchio un carattere distintivo intrinseco forte al punto da tutelarlo in modo più ampio.
72 Se ne evince che il primo argomento del quarto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato nella parte in cui l’Arav se ne avvale per addebitare al Tribunale di non aver applicato la giurisprudenza scaturita dalle sentenze pronunciate dai giudici italiani.
73 In merito al secondo argomento del quarto motivo, dai punti 65 e 66 della sentenza impugnata risulta che, ad avviso del Tribunale, il pubblico di riferimento assocerà gli elementi denominativi dei marchi in conflitto a nomi di persone distinte, dato che tali nomi sono diversi, e il fatto che essi abbiano in comune l’essere identificati come stranieri non bastava, nel caso di specie, a determinare una somiglianza concettuale. In tal modo, il Tribunale ha proceduto alle valutazioni di ordine fattuale che lo hanno indotto a constatare che i marchi confliggenti non presentavano una somiglianza concettuale.
74 È d’uopo rilevare che questo argomento dell’Arav altro non fa che mettere in discussione tali valutazioni di fatto, senza eccepire alcuno snaturamento dei fatti né degli elementi probatori sottoposti al vaglio del Tribunale al riguardo, e in realtà mira ad ottenere una nuova valutazione della Corte per quanto attiene ad un’eventuale somiglianza concettuale tra i marchi confliggenti.
75 Orbene, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 41 della presente ordinanza, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Ne discende che il secondo argomento del quarto motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
76 Pertanto, il quarto motivo deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
Sul quinto motivo
Argomenti delle parti
77 Con il quinto motivo, tratto da un errore nella valutazione complessiva del rischio di confusione, l’Arav addebita al Tribunale di aver valutato in modo errato gli elementi che potevano indurre a ravvisare una somiglianza visiva, fonetica e concettuale, cosicché esso ha tratto una conclusione erronea al punto 76 della sentenza impugnata per quanto attiene alla valutazione complessiva del rischio di confusione. Parimenti, essa lamenta che il Tribunale non ha riconosciuto al marchio anteriore un carattere distintivo elevato che giustificherebbe una sua tutela più ampia. Inoltre, il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’argomento vertente sul rischio di associazione tra i marchi confliggenti dovuto al fatto che i termini «HEACH» e «H.EICH» sono simili e suscettibili di essere associati visivamente, foneticamente e concettualmente.
78 L’UAMI reputa che il quinto motivo debba essere respinto in quanto manifestamente irricevibile, poiché solleva questioni di fatto che non possono essere riesaminate dalla Corte.
79 La H.Eich fa valere che il quinto motivo deve essere respinto in quanto manifestamente infondato dato che il Tribunale non è incorso in errore di diritto nella sua valutazione complessiva del rischio di confusione.
Giudizio della Corte
80 Circa il primo argomento dedotto in giudizio a sostegno del quinto motivo, occorre rilevare che il Tribunale, al punto 76 della sentenza impugnata, ha statuito in sostanza che, tenendo conto dell’impressione complessiva, e in particolare dei loro elementi distintivi e dominanti, i marchi in conflitto erano globalmente diversi.
81 È giocoforza constatare che con il suo argomento l’Arav si limita a rimettere in discussione la constatazione di fatto del Tribunale formulata in tale punto, constatazione la quale è fondata su valutazioni di ordine fattuale cui il Tribunale ha proceduto in merito al confronto dei marchi confliggenti sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale, senza tuttavia eccepire alcuno snaturamento dei fatti o degli elementi probatori in cui il Tribunale sarebbe incorso a tale riguardo.
82 Orbene, conformemente alla giurisprudenza citata al punto 41 della presente ordinanza, un argomento del genere deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
83 Per quanto riguarda il secondo argomento sollevato a sostegno del quinto motivo, basti osservare che esso coincide con il ragionamento sviluppato dall’Arav nel contesto del primo argomento del quarto motivo e, conseguentemente, deve essere a sua volta respinto.
84 Per quanto attiene al terzo argomento sollevato per corroborare il predetto quinto motivo, è sufficiente constatare che l’Arav altro non fa che contestare la valutazione operata dal Tribunale in ordine all’assenza di rischio di associazione tra i marchi confliggenti, senza tuttavia eccepire alcun errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale e che comporterebbe l’annullamento della sentenza impugnata. Atteso che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto, il suddetto argomento deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
85 Ne consegue che il quinto motivo deve essere respinto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.
86 Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che l’impugnazione deve essere respinta in toto in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata.
Sulle spese
87 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, si provvede sulle spese con l’ordinanza che pone fine alla causa.
88 A norma dell’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI e la H.Eich ne hanno fatto domanda, l’Arav, rimasta soccombente nel suo motivo unico, deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) L’Arav Holding srl è condannata alle spese.
Firme
* Lingua processuale: l’italiano.