Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2013 – Shah / Three-N-Products Private

(causa C-14/12 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Domanda di marchio comunitario denominativo AYUURI NATURAL — Opposizione del titolare dei marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori AYUR — Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 24, 25)

2. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivazione contraddittoria — Ricevibilità (v. punto 30)

3. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Carattere distintivo debole del marchio anteriore — Incidenza [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 37-41)

4. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione — Motivo inconferente — Rigetto (v. punto 43)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 novembre 2011, THREE-N-PRODUCTS PRIVATE / UAMI – SHAH (AYUURI NATURAL) (T-313/10), con cui il Tribunale ha annullato la decisione R 1005/2009-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 1o giugno 2010, di annullamento della decisione della divisione d’opposizione che respinge la domanda di registrazione del marchio denominativo «AYUURI NATURAL», per prodotti delle classi 3 e 5, nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi figurativo e denominativo comunitari che contengono l’elemento denominativo «AYUR», per prodotti delle classi 3 e 5 – Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni.

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

I sigg. Sheilesh Shah e Akhil Shah sono condannati alle spese.

3) 

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese.


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 30 maggio 2013 – Shah / Three-N-Products Private

(causa C-14/12 P)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza dei segni — Domanda di marchio comunitario denominativo AYUURI NATURAL — Opposizione del titolare dei marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori AYUR — Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata»

1. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 24, 25)

2. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivazione contraddittoria — Ricevibilità (v. punto 30)

3. 

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore — Carattere distintivo debole del marchio anteriore — Incidenza [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 37-41)

4. 

Impugnazione — Motivi d’impugnazione — Motivo diretto contro un punto accessorio della motivazione — Motivo inconferente — Rigetto (v. punto 43)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 10 novembre 2011, THREE-N-PRODUCTS PRIVATE / UAMI – SHAH (AYUURI NATURAL) (T-313/10), con cui il Tribunale ha annullato la decisione R 1005/2009-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 1o giugno 2010, di annullamento della decisione della divisione d’opposizione che respinge la domanda di registrazione del marchio denominativo «AYUURI NATURAL», per prodotti delle classi 3 e 5, nell’ambito dell’opposizione proposta dal titolare dei marchi figurativo e denominativo comunitari che contengono l’elemento denominativo «AYUR», per prodotti delle classi 3 e 5 – Interpretazione e applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni.

Dispositivo

1) 

L’impugnazione è respinta.

2) 

I sigg. Sheilesh Shah e Akhil Shah sono condannati alle spese.

3) 

L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporterà le proprie spese.