9.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 7 dicembre 2012 — AS «Air Baltic Corporation»/Valsts robežsardze
(Causa C-575/12)
2013/C 38/24
Lingua processuale: il lettone
Giudice del rinvio
Administratīvā apgabaltiesa
Parti
Ricorrente: AS «Air Baltic Corporation»
Convenuto: Valsts robežsardze
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 562/2006 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), debba essere interpretato nel senso che l’esistenza di un visto valido apposto su un documento di viaggio in corso di validità costituisce un requisito preliminare obbligatorio per l’ingresso dei cittadini di paesi terzi. |
2) |
Se, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 810/2009 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), l’annullamento del documento di viaggio sul quale è apposta l’etichetta del visto comporti anche l’invalidità del visto rilasciato alla persona [di cui trattasi]. |
3) |
Se siano compatibili con le disposizioni del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) le norme nazionali che impongono, come requisito preliminare obbligatorio per l’ingresso dei cittadini di paesi terzi, l’esistenza di un visto valido apposto su un documento di viaggio in corso di validità. |
(1) GU L 105, pag. 1.
(2) GU L 243, pag. 1.