9.2.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 38/12 |
Impugnazione proposta il 28 novembre 2012 dal sig. Ralf Schräder avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 18 settembre 2012, cause riunite T-133/08, T-134/08, T-177/08 e T-242/09, Ralf Schräder/Ufficio comunitario delle varietà vegetali
(Causa C-546/12 P)
2013/C 38/15
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ralf Schräder (rappresentanti: avv.ti T. Leidereiter, W.-A. Schmidt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), Jørn Hansson
Conclusioni del ricorrente:
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annullare la sentenza del Tribunale del 18 settembre 2012 (Seconda Sezione), nella parte riguardante la decisione nel procedimento T-242/09 e la decisione sulle spese; |
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accogliere la domanda del ricorrente presentata in primo grado di annullare la decisione della commissione di ricorso dell’UCVV del 23 gennaio 2009 (caso A010/2007); |
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condannare l’UCVV a sopportare tutte le spese sostenute dal ricorrente, risultanti dal procedimento in esame, dal procedimento nelle cause riunite T-133/08, T-134/08, T-177/08 e T-242/09 dinanzi al Tribunale e dai procedimenti precedenti dinanzi alla commissione di ricorso dell’UCVV. |
Motivi e principali argomenti
I. |
Con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente afferma che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che i fatti oggetto del procedimento di ricorso dinanzi all’UCVV relativo al rigetto della domanda di dichiarazione di nullità di una varietà comunitaria non andassero esaminati d’ufficio. A suo avviso, ciò comporterebbe una violazione delle norme applicabili al procedimento dinanzi alla commissione di ricorso in materia di onere e di assunzione della prova e, di conseguenza, una violazione dell’obbligo del Tribunale di controllo della legittimità nonché una violazione dei diritti del ricorrente ad un equo processo, ad una buona amministrazione e ad un ricorso effettivo. |
II. |
Con il secondo motivo d’impugnazione il ricorrente contesta la dichiarazione del Tribunale secondo cui esisterebbe un diritto a misure d’istruzione nel procedimento dinanzi all’UCVV solo se la parte ha fornito un principio di prova della sua argomentazione. Il ricorrente eccepisce, in proposito, una violazione delle norme relative all’onere e alla produzione della prova, un diniego del diritto al contraddittorio e uno snaturamento dei fatti e delle prove anche qualora si presuma che l’onere della prova sia a carico del ricorrente. |
III. |
Con il terzo motivo d’impugnazione il ricorrente contesta al Tribunale di aver erroneamente supposto che un fatto che dal suo punto di vista costituisce un «fatto inesatto», vale a dire un fatto che in quanto tale non esiste, fosse «notoriamente conosciuto». Al riguardo, egli fa valere una violazione dell’obbligo del Tribunale di controllo della legittimità e uno snaturamento di fatti e prove. |
IV. |
Con il quarto motivo d’impugnazione il ricorrente eccepisce che il Tribunale ha fatto constatazioni erronee riguardo all’assunzione e all’onere della prova, avendogli contestato di non aver fornito alcuna prova delle sue affermazioni sull’effetto dei regolatori di crescita. In tal senso, il ricorrente lamenta la contraddittorietà della sentenza, il mancato controllo di legittimità da parte del Tribunale nonché un difetto di motivazione. |
V. |
Con il quinto motivo d’impugnazione il ricorrente contesta l’affermazione del Tribunale secondo cui il carattere «portamento degli steli» di una varietà di «Osteospermum» non è stato incluso — o non è stato incluso in maniera determinante — nell’esame del carattere distintivo della varietà. Ciò costituirebbe una violazione degli articoli 7 e 20 del regolamento (1), un ampliamento inammissibile dell’oggetto della controversia e la decisione violerebbe il divieto di adottare decisioni a sorpresa. Inoltre, il ricorrente eccepisce un diniego del diritto al contraddittorio. |
VI. |
Con il sesto motivo d’impugnazione il ricorrente contesta la dichiarazione del Tribunale secondo cui il «portamento degli steli» di una varietà vegetale andrebbe determinato in base a criteri relativi — vale a dire in relazione ad altre piante soggette al corrispondente esame. Ad avviso del ricorrente, ciò comporta uno snaturamento dei fatti, una violazione del regolamento, un ampliamento inammissibile dell’oggetto della controversia e una violazione dell’obbligo da parte del Tribunale di effettuare un pieno controllo di legittimità. Pertanto, la decisione è contraddittoria. |
(1) Regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).