2.2.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 32/7


Impugnazione proposta il 26 novembre 2012 dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 settembre 2012, causa T-565/08, Corsica Ferries France SAS/Commissione europea

(Causa C-536/12 P)

2013/C 32/10

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas, N. Rouam e J. Rossi, agenti)

Altre parti nel procedimento: Corsica Ferries France SAS, Commissione europea, Société nationale maritime Corse-Méditerranée (SNCM) SA

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza emessa dalla Quarta Sezione del Tribunale l’11 settembre 2012, Corsica Ferries France/Commissione europea, T-565/08, in quanto ha annullato l’articolo 1, secondo e terzo comma, della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell’8 luglio 2008, riguardante le misure N C-58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) (1);

statuire in via definitiva sulla controversia oppure rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente solleva quattro motivi diretti all’annullamento della sentenza del Tribunale.

In primo luogo, la ricorrente considera che il Tribunale ha violato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, dichiarando che la Commissione ha compiuto un errore di diritto nel ritenere che la cessione della Société nationale maritime Corse-Méditerranée al prezzo negativo di EUR 158 milioni non costituisse aiuto di Stato. La ricorrente contesta al Tribunale, da un lato, di aver ritenuto che la Commissione non potesse prendere in considerazione il rischio del pregiudizio all’immagine commerciale dello Stato, in quanto attore economico globale del settore privato, nel contesto del criterio dell’investitore privato attento ed accorto, allo scopo di stabilire se il pagamento di indennità complementari di licenziamento ai dipendenti della SNCM in caso di liquidazione di quest'ultima sarebbe del pari stato effettuato da un investitore privato attento ed accorto. D’altro lato, essa contesta al Tribunale il fatto di esigere dalla Commissione la prova che il pagamento di indennità complementari di licenziamento costituiva una pratica sufficientemente affermata, ovvero costante, tra gli imprenditori privati.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto vertente sulla violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nel ritenere che la Commissione non abbia preso in considerazione la totalità degli elementi rilevanti nell’ambito della sua analisi della comparabilità dell’apporto di capitale di EUR 8,75 milioni effettuata dall’azionista pubblico della SNCM e dell’apporto di capitale di EUR 26,25 milioni effettuato dagli acquirenti privati, e che la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione la clausola risolutiva della cessione concessa agli acquirenti privati nel contesto della privatizzazione della SNCM.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato l’articolo 36, in combinato disposto con l’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, nonché l’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, qualificando come aiuti di Stato le misure di aiuto alle persone per l’importo di EUR 38,5 milioni, senza verificare, in subordine, se tale misura rispondesse al criterio dell’investitore privato attento ed accorto, come tuttavia sostenuto dalla Commissione nella decisione controversa e dal governo francese all’udienza dinanzi al Tribunale.

Da ultimo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto considerando che la Commissione ha compiuto un manifesto errore di valutazione approvando il saldo della ristrutturazione a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e delle linee direttrici.


(1)  GU 2009, L 225, pag. 180.