26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/36


Ricorso proposto il 20 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica federale di Germania

(Causa C-527/12)

2013/C 26/68

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche, F. Erlbacher, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 288 TFUE, dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, del principio di effettività, dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (1), nonché degli articoli 1, 2 e 3 della decisione 2011/471/UE della Commissione, del 14 dicembre 2010, relativa all’aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria (C 38/05 [ex NN 52/04]) (2), in quanto essa non ha adottato tutte le misure necessarie per consentire l’immediata ed effettiva esecuzione della decisione della Commissione mediante il recupero degli aiuti concessi;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica federale di Germania sarebbe venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell’articolo 288 TFUE, dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, del principio di effettività, dell’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE, nonché degli articoli 1, 2 e 3 della decisione 2011/471/UE della Commissione del 14 dicembre 2010 relativa all’aiuto di Stato C 38/05 (ex NN 52/04) al quale la Germania ha dato esecuzione a favore del gruppo Biria (C 38/05 [ex NN 52/04]), in quanto essa non avrebbe adottato tutte le misure necessarie per consentire l’immediata ed effettiva esecuzione della decisione della Commissione mediante il recupero degli aiuti concessi.

La Commissione sostiene che lo strumento prescelto dalla convenuta ai fini del recupero, cioè far valere una pretesa di tipo civilistico e successivamente esercitare un’azione di condanna dinanzi alla giustizia civile tedesca, non sia idoneo a consentire l’immediata ed effettiva esecuzione della decisione della Commissione. In subordine, la Commissione fa valere il fatto che la convenuta non ha utilizzato per l’esecuzione della decisione della Commissione, fino al giorno dell’introduzione del ricorso, il suo titolo provvisorio derivante dalla sentenza pronunciata in contumacia.


(1)  GU L 83, pag. 1.

(2)  GU L 195, pag. 55.