26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/27


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) l’8 novembre 2012 — Thomas Specht/Land Berlin

(Causa C-501/12)

2013/C 26/53

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Thomas Specht

Convenuto: Land Berlin

Questioni pregiudiziali

1)

Se il diritto primario e/o derivato dell’Unione e nella fattispecie, in particolare, la direttiva 2000/78/CE (1), debba essere interpretato, in funzione di un divieto generale di discriminazione ingiustificata basata sull’età, nel senso di ricomprendere anche le disposizioni nazionali sulla retribuzione dei funzionari del Land.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, alla luce dell’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione, una norma nazionale secondo cui l’entità dello stipendio base di un funzionario in sede di costituzione del rapporto di pubblico impiego dipende in maniera significativa dalla sua età e, successivamente, aumenta soprattutto in funzione della durata del rapporto di pubblico impiego, integri una discriminazione diretta o indiretta in ragione dell’età.

3)

In caso di risposta affermativa anche alla seconda questione: se l’interpretazione del suddetto diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che una siffatta normativa nazionale trovi giustificazione nell’obiettivo del legislatore di ricompensare l’esperienza professionale.

4)

In caso di risposta affermativa anche alla terza questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione, conseguenze giuridiche diverse rispetto al riconoscimento retroattivo a favore dei soggetti discriminati del livello più alto di retribuzione previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, dal punto di vista del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.

5)

Se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a una misura nazionale che subordina il diritto al pagamento (suppletivo) o al risarcimento al suo tempestivo esercizio da parte dei funzionari.

6)

In caso di risposta affermativa alla prima, seconda e terza questione: se dall’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione consegua che una legge recante disposizioni transitorie, la quale prevede che i funzionari già in servizio vengono inquadrati in un livello del nuovo sistema soltanto in funzione dell’importo, alla data di transizione, del loro stipendio di base determinato secondo la precedente normativa (discriminatoria) sulla retribuzione e che il successivo avanzamento nei livelli superiori viene così calcolato, a prescindere dall’esperienza professionale complessiva del funzionario, soltanto in ragione dei periodi di esperienza lavorativa maturati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni transitorie, determini il mantenimento della discriminazione esistente in ragione dell’età sino al rispettivo raggiungimento del livello massimo di retribuzione.

7)

In caso di risposta affermativa anche alla sesta questione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione osti a che questa disparità di trattamento, destinata a protrarsi senza limiti, venga giustificata alla luce dell’obiettivo normativo di tutelare con la legge recante disposizioni transitorie non (soltanto) i diritti acquisiti alla data di transizione, ma (anche) l’aspettativa di reddito prevista, in base alla precedente normativa sulla retribuzione, nell'ambito della rispettiva categoria retributiva.

Se la perdurante discriminazione dei funzionari già in servizio possa essere giustificata alla luce del fatto che la regolamentazione alternativa (l’inquadramento individuale anche dei funzionari già in servizio in base ai periodi di esperienza lavorativa) comporterebbe oneri amministrativi maggiori.

8)

Qualora, nell'ambito della settima questione, venga negata l’esistenza di una giustificazione: se l’interpretazione del diritto primario e/o derivato dell’Unione ammetta, fino a quando non sia prevista l’attuazione di norme non discriminatorie in materia di retribuzione anche per i funzionari già in servizio, una conseguenza giuridica diversa dalla retribuzione, in modo retroattivo e continuativo, dei funzionari già in servizio, al livello più alto previsto per la loro classe retributiva.

Se la conseguenza giuridica della violazione del divieto di discriminazione tragga origine direttamente dal diritto primario e/o derivato dell’Unione, nella fattispecie in particolare dalla direttiva 2000/78/CE, o se essa derivi soltanto, sotto il profilo del recepimento non conforme delle disposizioni dell’Unione, dalla responsabilità dello Stato ai sensi del diritto dell’Unione.


(1)  Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303, pag. 16).