26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank ’s-Gravenhage (Paesi Bassi) il 31 ottobre 2012 — Georgetown University/Octrooicentrum Nederland, operante con il nome NL Octrooicentrum

(Causa C-484/12)

2013/C 26/43

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank ’s-Gravenhage

Parti

Ricorrente: Georgetown University

Convenuta: Octrooicentrum Nederland, operante con il nome NL Octrooicentrum

Questioni pregiudiziali

1)

Se il regolamento n. 469/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (1), e segnatamente l’articolo 3, parte iniziale e lettera c), osti a che, in una situazione in cui un brevetto di base in vigore protegge più prodotti, al titolare del brevetto di base sia rilasciato un certificato per ognuno dei prodotti protetti.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, come debba essere interpretato l’articolo 3, parte iniziale e lettera c), del regolamento, nella situazione in cui un brevetto di base in vigore protegga più prodotti e, alla data di domanda di un certificato per uno solo dei prodotti protetti dal brevetto di base (A), sebbene non fossero ancora stati ottenuti certificati per altri prodotti (B, C) protetti dallo stesso brevetto di base, ma, a seguito di domande per tali prodotti (B, C), siano stati rilasciati certificati prima della pronuncia di una decisione sulla domanda di certificato per il primo prodotto (A).

3)

Se, ai fini della risposta alla questione che precede, sia rilevante se la domanda per uno dei prodotti protetti dal brevetto di base (A) sia stata presentata alla stessa data delle domande per altri prodotti (B, C) protetti dallo stesso brevetto di base.

4)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se possa essere rilasciato un certificato per un prodotto protetto da un brevetto di base in vigore, se in precedenza è già stato rilasciato un certificato per un altro prodotto protetto dallo stesso brevetto di base, ma il richiedente rinuncia a quest’ultimo certificato al fine di poter ottenere un nuovo certificato in forza dello stesso brevetto di base.

5)

Se, qualora ai fini della risposta alla questione che precede sia rilevante che la rinuncia abbia efficacia retroattiva, la questione dell’eventuale efficacia retroattiva della rinuncia sia disciplinata dall’articolo 14, parte iniziale e lettera b), del regolamento o dal diritto nazionale. Ove detta questione sia disciplinata dall’articolo 14, parte iniziale e lettera b), del regolamento, se la menzionata disposizione debba essere intesa nel senso che la rinuncia ha effetto retroattivo.


(1)  GU L 152, pag. 1.