26.1.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/22


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Grondwettelijk Hof (Belgio) il 29 ottobre 2012 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV e altri

(Causa C-483/12)

2013/C 26/42

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Grondwettelijk Hof

Parti

Ricorrente: Pelckmans Turnhout NV

Convenuti: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV, Walter Van Gastel Schoten NV

Questioni pregiudiziali

Se il principio di uguaglianza, sancito all’articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull’Unione europea e agli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 15 e 16 della menzionata Carta e con gli articoli 34-36, 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime, come quello previsto agli articoli 8, 9, 16 e 17 della legge del 10 novembre 2006 sugli orari di apertura per il commercio, l’artigianato e i servizi, in quanto l’obbligo in essi previsto di introdurre una giornata settimanale di chiusura:

i)

non si applica agli esercenti attività commerciale aventi sedi in stazioni ferroviarie o in sedi di società di trasporto pubblico, nonché alle vendite in aeroporti e zone portuali aperti al traffico internazionale dei passeggeri, e neppure alle vendite in stazioni di rifornimento o sedi situate presso il terreno di autostrade, ma invece si applica a esercenti attività commerciale aventi sede in altri luoghi,

ii)

non si applica agli esercenti attività commerciale attivi nella vendita di prodotti come giornali, riviste, tabacco e articoli da fumo, schede telefoniche e prodotti della Lotteria nazionale, nella vendita di supporti di opere audiovisive e di videogiochi, nella vendita di gelato per il consumo, ma invece si applica a esercenti attività commerciale che offrono prodotti diversi,

iii)

si applica solo al commercio al dettaglio, ovvero a imprese che si rivolgono alle vendite al consumatore, mentre non si applica ad altri esercenti attività commerciale,

iv)

comporta per esercenti attività commerciale che svolgono la loro attività mediante un punto vendita fisico, con contatto diretto con il consumatore, per lo meno una restrizione notevolmente più forte rispetto ai esercenti attività commerciale che esercitano la loro attività mediante un esercizio commerciale online o con eventuali altre modalità di vendita a distanza.