22.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 399/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Cosenza (Italia) il 19 ottobre 2012 — CCIAA di Cosenza/Fallimento CIESSE SRL

(Causa C-468/12)

2012/C 399/24

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Cosenza

Parti nella causa principale

Ricorrente: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Cosenza

Convenuto: Fallimento CIESSE SRL

Questione pregiudiziale

Se la disciplina italiana riguardante le modalità di calcolo del diritto annuale cui sono tenuti tutti i soggetti che svolgono attività economica, nella parte in cui prevede che gli imprenditori individuali paghino un diritto annuale in misura fissa (200 EUR se iscritti nella sezione ordinaria ovvero 88 EUR se annotati nella sezione speciale); che le società semplici agricole paghino un diritto annuale in misura fissa di 100 EUR (oltre 20 EUR per ogni unità locale); che le unità locali e/o sedi secondarie di imprese con sede all’estero paghino in misura fissa 110 EUR; che le società semplici con ragione sociale non agricola paghino in misura fissa 200 EUR; che le società tra avvocati paghino in misura fissa 200 EUR, mentre tutti gli altri soggetti economici collettivi (società, consorzi, ecc.) sono tenuti al pagamento di «diritti commisurati al fatturato dell’esercizio precedente» (così arrivando a pagare fino a 40 000 EUR), si ponga in contrasto con l’art. 5 della direttiva 2008/7/CE (1) del 12 febbraio 2008 laddove pone un onere notevolmente più gravoso per l’esercizio dell’attività d’impresa svolto da una società di capitali (espressione intesa nel senso omnicomprensivo di cui alla suddetta direttiva comunitaria) rispetto a quello svolto da un'impresa individuale.


(1)  Direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali; GU L 46, pag. 11