26.1.2013   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 26/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) l’8 ottobre 2012 — M. Roest/Burgemeester van Amsterdam

(Causa C-448/12)

2013/C 26/30

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: M. Roest.

Convenuto: Burgemeester van Amsterdam.

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), sia valido alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2)

Qualora la risposta alla prima questione confermi la validità dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri (GU L 385, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento n. 2252/2004 (GU L 142, pag. 1), se l’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 8, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’articolo 7, parte iniziale e lettera f), della direttiva (1), in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva medesima, debba essere interpretato nel senso che, ai fini dell’esecuzione di detto regolamento, gli Stati membri devono garantire per legge che i dati biometrici rilevati e conservati in forza del regolamento non possono essere rilevati, trattati e utilizzati a fini diversi dal rilascio del documento.


(1)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).