22.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 399/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 26 settembre 2012 — ACI Adam BV e a./Stichting de Thuiskopie e a.

(Causa C-435/12)

2012/C 399/18

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrenti: ACI Adam BV, Alpha International BV, AVC Nederland BV, BAS Computers & Componenten BV, Despec BV, Dexxon Data Media and Storage BV, Fuji Magnetics Nederland, Imation Europe BV, Maxell Benelux BV, Philips Consumer Electronics BV, Sony Benelux BV, Verbatim GmbH

Convenute: Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 5, paragrafo 2, parte iniziale e lettera b), — se del caso in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 5 — della direttiva sul diritto d’autore (1) debba essere interpretato nel senso che la limitazione del diritto d’autore in esso figurante vale per le riproduzioni che rispondono ai requisiti ivi indicati, senza riguardo al fatto se gli esemplari dell’opera da cui derivano le riproduzioni siano pervenuti alla persona fisica di cui trattasi in modo legittimo — ovvero: senza violazione dei diritti d’autore degli aventi diritto — o se siffatta limitazione valga soltanto per riproduzioni tratte da esemplari pervenuti alla persona interessata senza violazione del diritto d’autore.

2)

a)

Qualora la risposta alla prima questione sia nel secondo senso ivi indicato, se l’applicazione del «test a tre fasi», di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva sul diritto d’autore, possa determinare un’estensione dell’ambito di applicazione della limitazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2, o se siffatta applicazione possa soltanto comportare una riduzione della portata della limitazione medesima.

b)

Qualora la risposta alla prima questione sia nel secondo senso ivi indicato, se una norma di diritto nazionale che stabilisce che per le riproduzioni, fatte da una persona fisica per uso privato e senza alcun fine direttamente o indirettamente commerciale, è dovuto un compenso equo, senza riguardo al fatto se la realizzazione di tali copie sia lecita ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore — e senza che detta norma pregiudichi il diritto di veto dell’avente diritto e il suo diritto ad un risarcimento del danno — sia in contrasto con l’articolo 5 della direttiva sul diritto d’autore, ovvero con un’altra norma di diritto europeo.

Se ai fini della risposta a questa questione, alla luce del «test a tre fasi» di cui all’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva sul diritto d’autore, sia rilevante che non sono (ancora) disponibili misure tecniche per combattere la riproduzione illegale.

3)

Se la direttiva sul rispetto dei diritti d’autore (2) sia applicabile ad una controversia come quella in esame, in cui — dopo che uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva sul diritto d’autore, ha imposto a fabbricanti ed importatori di supporti idonei e destinati alla riproduzione di opere l’obbligo di versare la «fair compensation» (equo compenso) prevista da detta norma ed ha stabilito che siffatta «fair compensation» deve essere pagata ad un’organizzazione indicata dallo Stato membro, che è incaricata della riscossione e della ripartizione della medesima — i debitori chiedono che il giudice, riguardo a determinate circostanze controverse che sono rilevanti per la fissazione della «fair compensation», statuisca contro detta organizzazione, che invece vi si oppone.


(1)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU L 167, pag. 10).

(2)  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157, pag. 45).