1.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 373/3


Impugnazione proposta il 14 settembre 2012 dal TME SpA — Termomeccanica Ecologia avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) 4 luglio 2012, causa T-329/11, TME SpA — Termomeccanica Ecologia/Commissione europea

(Causa C-418/12 P)

2012/C 373/03

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: TME SpA — Termomeccanica Ecologia (rappresentanti: C. Malinconico, S. Fidanzia e A. Gigliola, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare l’ordinanza del Tribunale 4 luglio 2012, causa T-329/11, notificata in data 9 luglio 2012, per le ragioni esposte in motivazione, e per l’effetto:

Annullare la decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011 con cui viene esclusa la necessità di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Romania per violazione dei principi e delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti, nonché delle «Practical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions»;

Condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni, pari a 18 955 106 euro o, nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, subiti da TME a causa della violazione del diritto comunitario perpetrata dalla Commissione europea stessa;

In subordine, condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni da perdita di chance subiti da TME, pari a 3 791 021 euro, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

In ulteriore subordine, condannare la Commissione europea al risarcimento del danno da ritardo addebitabile alla Commissione europea nell’esercizio delle sue funzioni, quantificabile nell’ammontare complessivo delle spese legali sostenute da TME pari a 73 044,32 euro o, nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione sarebbe tenuta, in forza dalla clausola 2.4.12 delle PRAG e dal Volume I, clausola 37, del documento di offerta, a rendere «opinion» sulla procedura contestata da TME. Essa non avrebbe adempiuto tale obbligo.

Inoltre, la Commissione avrebbe errato nel non intervenire per sanare l’evidente violazione del diritto comunitario e recuperare i fondi concessi allo Stato della Romania con riferimento all’appalto in oggetto, dopo la denuncia presentata da TME il 10 dicembre 2008.