27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/16


Impugnazione proposta il 7 settembre 2012 dalla medi GmbH & Co. KG avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 12 luglio 2012, causa T-470/09, medi GmbH & Co. KG/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-410/12 P)

(2012/C 331/26)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: medi GmbH & Co. KG (rappresentante: avv. D. Terheggen)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare interamente la decisione impugnata del Tribunale (sentenza del 12 luglio 2012, T-470/09);

accogliere tutte le conclusioni da essa presentate in primo grado, conformemente al ricorso proposto dinanzi al Tribunale dell’Unione europea e alle modifiche introdotte nell’ambito dell’udienza del 2 maggio 2012 in base al verbale d’udienza.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è diretto contro la sentenza del Tribunale del 12 luglio 2012, T-470/09, con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso della medi GmbH & Co. KG avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 1o ottobre 2009 (procedimento R 692/2008-4), relativa alla domanda di registrazione del segno denominativo «medi» come marchio comunitario.

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, il seguente motivo:

Il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell’applicare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1), ritenendo che il segno denominativo «medi» non presenti il carattere distintivo minimo richiesto per un marchio comunitario. Tale affermazione non sarebbe corretta, poiché detto segno distintivo non rappresenterebbe per il consumatore inglese medio interessato un’abbreviazione abituale.


(1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario; GU L78, pag. 1.