10.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 343/8 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Asylgerichtshof (Austria) il 27 agosto 2012 — Shamso Abdullahi
(Causa C-394/12)
2012/C 343/10
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Asylgerichtshof
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Shamso Abdullahi
Resistente: Bundesasylamt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 19 del regolamento n. 343/2003 (1), letto in combinato disposto con l’articolo 18 di quest’ultimo, debba essere interpretato nel senso che, per effetto dell’accettazione formulata da uno Stato membro a norma delle disposizioni suddette, tale Stato membro è quello cui spetta, ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, frase introduttiva, del citato regolamento, la competenza ad esaminare la domanda di asilo; oppure se, sotto il profilo del diritto dell’Unione, allorché l’organo nazionale di riesame arriva a concludere — in un procedimento riguardante un ricorso ex articolo 19, paragrafo 2, del citato regolamento n. 343/2003, e indipendentemente dalla suddetta accettazione — che la competenza spetta ad un altro Stato membro ai sensi del capo III del medesimo regolamento (anche qualora quest’ultimo Stato non sia stato investito di una richiesta di presa in carico oppure non formuli alcuna accettazione), detto organo di riesame sia tenuto a constatare in maniera vincolante la competenza di quest’altro Stato membro ai fini del procedimento dinanzi ad esso pendente finalizzato ad una decisione sul ricorso in questione. Se, al riguardo, sussistano diritti soggettivi di ciascun richiedente asilo a che la propria domanda di asilo venga esaminata da un determinato Stato membro competente in forza dei suddetti criteri di competenza. |
2) |
Se l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro nel quale avviene un primo ingresso illegale («primo Stato membro») è tenuto a riconoscere la propria competenza ad esaminare la domanda di asilo presentata da un cittadino di uno Stato terzo, qualora si verifichi la seguente situazione: un cittadino di un paese terzo proveniente da uno Stato terzo entra illegalmente nel primo Stato membro di cui trattasi. Costui non presenta in tale Stato una domanda di asilo. Si trasferisce poi in uno Stato terzo. Dopo meno di tre mesi lascia uno Stato terzo ed entra illegalmente in un altro Stato membro dell’Unione europea («secondo Stato membro»). Da questo secondo Stato membro si reca immediatamente e direttamente in un terzo Stato membro, dove presenta la sua prima domanda di asilo. A questa data sono passati meno di 12 mesi dall’ingresso illegale nel primo Stato membro. |
3) |
Se, a prescindere dalla soluzione della questione sub 2), qualora il «primo Stato membro» menzionato in quest’ultima sia uno Stato membro il cui sistema di asilo presenta comprovate carenze sistemiche, analoghe a quelle descritte nella sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 21 gennaio 2011, M.S.S., ricorso n. 30.696/09, si imponga una diversa valutazione relativamente allo Stato membro competente in via prioritaria ai sensi del regolamento n. 343/2003, nonostante la sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2011, C-411/10 e C-493/10. Se si possa in particolare presupporre, ad esempio, che un soggiorno in un siffatto Stato membro sia a priori inidoneo a integrare una fattispecie attributiva di competenza ai sensi dell’articolo 10 del regolamento n. 343/2003. |
(1) Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50, pag. 1).