27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/13


Impugnazione proposta l'8 agosto 2012 dalla Environmental Manufacturing LLP avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 maggio 2012, causa T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-383/12 P)

(2012/C 331/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, M. Atkins, Solicitor, K. Shadbolt, Trade Mark Attorney)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Società Elmar Wolf

Conclusioni della ricorrente

La sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) nella causa T-570/10, del 22 maggio 2012, va annullata e la Corte deve statuire definitivamente sulla controversia.

L’Ufficio e l’interveniente sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Secondo la sentenza della Corte nella causa C-252/2007, del 27 novembre 2008, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, la prova che l’uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro. Il Tribunale, erroneamente non ha richiesto tale prova e ha invece concluso che essa è sufficiente solo ove risulti indebolita l’idoneità del marchio anteriore a identificare come provenienti dal titolare di detto marchio i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e la corrispondente presa esercitata nella mente del pubblico.