20.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 319/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Grenoble (Francia) il 6 agosto 2012 — Margaretha Bouanich/Direction départementale des finances publiques de la Drôme
(Causa C-375/12)
2012/C 319/03
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal administratif de Grenoble
Parti
Ricorrente: Margaretha Bouanich
Convenuta: Direction départementale des finances publiques de la Drôme
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli articoli 43, 56 e 58 del Trattato che istituisce la Comunità europea (divenuti articoli 49, 63 e 65 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) ostino a una normativa come quella [risultante dagli articoli 1 e 1649-O A del codice generale delle imposte], ai sensi della quale, allorché un residente in uno Stato membro dell’Unione europea, azionista di una società avente sede in un altro Stato membro dell’Unione, percepisce dividendi soggetti a imposta in entrambi gli Stati e la doppia imposizione è risolta mediante l’imputazione nello Stato di residenza di un credito d’imposta pari all’importo dell’imposta versata nello Stato della società distributrice, il meccanismo che fissa un massimale alle imposte corrispondente al 60 % o al 50 % dei redditi percepiti nel corso di un anno non tiene conto dell’imposta versata nell’altro Stato oppure ne tiene conto soltanto parzialmente. |
2) |
In caso di risposta affermativa, se siffatta limitazione possa essere giustificata dall’esigenza di mantenere la coerenza del sistema fiscale o di garantire una ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri, ovvero da qualunque altro motivo imperativo di interesse generale. |