24.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 366/22 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Handelsgericht Wien (Austria) il 30 luglio 2012 — Michael Timmel/Aviso Zeta AG
(Causa C-359/12)
2012/C 366/39
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Handelsgericht Wien
Parti
Ricorrente: Michael Timmel
Parte interveniente a sostegno del ricorrente: Lore Tinhofer
Convenuta: Aviso Zeta AG
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004») (1) debba essere interpretato nel senso che informazioni la cui inclusione è in linea di principio indispensabile, ignote al momento dell’approvazione del prospetto di base ma già conosciute al momento della pubblicazione di un supplemento al prospetto, devono essere incluse in quest’ultimo. |
2) |
Se la deroga di cui all’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004»), in base alla quale taluni elementi di informazione di cui all’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, possono essere omessi, sia applicabile anche ove le suddette informazioni (la cui inclusione è indispensabile) fossero note prima della data di emissione ma dopo la pubblicazione del prospetto di base, in cui esse non erano contenute. |
3) |
Se possa parlarsi di regolare pubblicazione qualora sia stato pubblicato solo un prospetto di base senza le informazioni indispensabili a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004»), specificamente (nel caso di strumenti finanziari di valore nominale unitario inferiore a EUR 50 000) a norma dell’allegato 5, e qualora non siano state pubblicate le condizioni definitive. |
4) |
Se il requisito di cui all’articolo 29, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (il «regolamento n. 809/2004»), secondo cui il prospetto o il prospetto di base devono essere facilmente accessibili sul sito web dove sono divulgati, sia soddisfatto,
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5) |
Se la norma di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (la «direttiva 2003/71») (2) debba essere interpretata nel senso che il prospetto di base deve essere messo a disposizione nella sede legale dell’emittente e dell’intermediario finanziario. |
(1) GU L 149, pag. 1.
(2) GU L 345, pag. 64.