22.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 287/26


Ricorso presentato il 19 luglio 2012 — Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-345/12)

2012/C 287/50

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: E. Montaguti e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

dichiarare che la Repubblica italiana, non prevedendo l’obbligo di mettere a disposizione un attestato di certificazione energetica in caso di vendita o di locazione di un immobile in conformità a quanto disposto e alle condizioni previste dagli articoli 7 e 10 della direttiva 2002/91/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 7, paragrafi 1 e 2, e 10 della medesima direttiva, in combinato disposto con 1’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia (2);

dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo notificato tutte le misure di recepimento dell’articolo 9, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1 della medesima direttiva, in combinato disposto con 1’articolo 29 della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia;

condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Il termine per il recepimento della direttiva 2002/91/CE è scaduto il 4 gennaio 2006. Il termine per la trasposizione degli artt. 7-9 di tale direttiva è scaduto il 4 gennaio 2009 e, secondo la Commissione, l’articolo 28 della direttiva 2010/31/UE, che consente di posticipare l’applicazione dell’obbligo di mettere a disposizione attestati di certificazione energetica, non ricomprende i certificati già rilasciati o da rilasciare sulla base dell’articolo 7, n. 1, di tale direttiva.

Alla data dell’introduzione del presente ricorso, la convenuta non aveva ancora adottato tutte le misure necessarie per trasporre la direttiva.


(1)  GU 2003, L 1, pag. 65.

(2)  GU L 153, pag. 13.