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29.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 295/20 |
Impugnazione proposta il 16 luglio 2012 dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’8 maggio 2012, causa T-416/10, Yoshida Metal Industry Co. Ltd/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-340/12 P)
2012/C 295/36
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Altre parti nel procedimento: Yoshida Metal Industry Co. Ltd e Pi-Design AG, Bodum France, Bodum Logistics A/S
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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accogliere in toto l’impugnazione; |
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annullare la sentenza impugnata; |
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condannare la Yoshida Metal Industry Co. Ltd alle spese sostenute dall’Ufficio. |
Motivi e principali argomenti
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Il ricorrente sostiene che il Tribunale ha omesso di motivare la sentenza impugnata, nei limiti in cui non ha esaminato l’argomento dell’Ufficio, menzionato al punto 18 della medesima sentenza. |
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Il ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale ha violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario. Esso avrebbe dovuto rilevare che un segno bidimensionale può essere non solo applicato ad un oggetto tridimensionale, ma anche in esso incorporato. L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario richiede quindi che si tenga conto di tutti i modi in cui sia possibile prevedere, alla data del deposito, come il segno di cui trattasi possa essere inglobato in un oggetto tridimensionale. Il Tribunale ha snaturato le prove dichiarando che la commissione di ricorso aveva fondato il proprio esame esclusivamente sui prodotti realmente commercializzati. La commissione di ricorso ha precisato, infatti, che le proprie conclusioni sono fondate principalmente sui brevetti presentati dalla Pi-Design. In ogni caso, il riferimento ad elementi aggiuntivi, compresi i brevetti e i beni realmente commercializzati, non dovrebbe essere vietato qualora siffatti elementi avvalorino la conclusione che le caratteristiche del segno controverso, come depositato, sono atte a conseguire un risultato tecnico una volta incorporate in un oggetto tridimensionale. È questo l’unico criterio adeguato per preservare la certezza del diritto e l’interesse pubblico sottesi all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), punto ii), del regolamento sul marchio comunitario. |