29.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 295/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) il 28 giugno 2012 — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana
(Causa C-313/12)
2012/C 295/29
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana
Parti nella causa principale
Ricorrente: Giuseppa Romeo
Convenuta: Regione Siciliana
Questioni pregiudiziali
1) |
Se un giudice nazionale, grazie ad una normativa nazionale la quale per situazioni esclusivamente interne rinvii al diritto europeo, possa interpretare ed applicare le norme e i principi di tale diritto discostandosene, o falsamente applicarli rispetto all’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. |
2) |
Se, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 3 della legge regionale della Sicilia 10/1991, in relazione all’art. 1 della legge 241/90, che obbliga l’amministrazione italiana ad applicare i principi dell’ordinamento dell’Unione europea, in coerenza con l’obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall’art. 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’art. 41, comma 2, lett. c), della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione europea, sia compatibile con il diritto dell’Unione europea l’interpretazione e l’applicazione delle predette norme nazionali, secondo la quale gli atti paritetici, ossia inerenti diritti soggettivi, comunque vincolati, in materia pensionistica, possano sfuggire all’obbligo di motivazione, e se questo caso si configuri come violazione di una forma sostanziale del provvedimento amministrativo. |
3) |
Se l’art. 21 octies, comma 2, primo alinea, della legge 241/1990, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione all’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo sancito dall’art. 3 della medesima legge 241/1990 e dalla legge regionale Sicilia 10/1991, in coerenza con l’obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall’art. 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’art. 41, comma 2, lett. c), della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione europea, sia compatibile con l’art. 1 della legge 241/1990, ove si prevede l’obbligo dell’amministrazione di applicazione dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea, e conseguentemente sia compatibile ed ammissibile l’interpretazione e l’applicazione della possibilità per l’amministrazione di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale. |