24.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 366/22


Ricorso proposto il 27 giugno 2012 — Commissione europea/Ungheria

(Causa C-310/12)

2012/C 366/38

Lingua processuale: l’ungherese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, D. Düsterhaus e A. Sipos, agenti)

Convenuta: Ungheria

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che l'Ungheria non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (1), per il fatto di non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, ai sensi dell'articolo 40 della direttiva, o quantomeno per non aver comunicato tali disposizioni alla Commissione;

condannare, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, l’Ungheria al pagamento di una penalità pari a EUR 27 316,80 giornalieri a partire dalla data di pronuncia della sentenza, dato che l’Ungheria non ha comunicato alla Commissione le disposizioni nazionali adottate per la trasposizione della direttiva 2008/98/CE;

condannare l’Ungheria alle spese.

Motivi e principali argomenti

La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, è il principale strumento giuridico in tale ambito e prevede, tra l'altro, i concetti fondamentali relativi alla gestione dei rifiuti, come, ad esempio, cosa debba intendersi per rifiuto, per riciclo o per recupero.

Il termine indicato per la trasposizione di tale direttiva è scaduto il 12 dicembre 2010. L'Ungheria ha comunicato alla Commissione che non aveva ultimato l’opera legislativa necessaria ai fini della trasposizione della direttiva. Dal momento che, ad oggi, non sono state adottate le norme di recepimento, la Commissione ritiene che l’Ungheria non si sia conformata agli obblighi relativi alla completa trasposizione della direttiva.

Ai sensi dell'articolo 260 TFUE, paragrafo 3, nei ricorsi di indadempimento presentati in forza dell'articolo 258 TFUE la Commissione può chiedere alla Corte che, nella sentenza volta a dichiarare l’inadempimento dell’obbligo, obblighi lo Stato membro interessato a comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa e a indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. In conformità alla comunicazione della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, del TFUE (2), la Commissione ha proceduto al calcolo della penalità proposta secondo il metodo previsto nella comunicazione per l’applicazione dell’articolo 228 CE.


(1)  GU L 312 del 22.11.2012, pag. 3.

(2)  GU C 12 del 15.1.2011, pag. 1.