25.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 258/10


Impugnazione proposta il 30 maggio 2012 dalla Cadila Healthcare Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 15 marzo 2012, causa T-288/08: Cadila Healthcare Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-268/12 P)

2012/C 258/17

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Cadila Healthcare Ltd (rappresentante: S. Malynicz, Barrister)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Novartis AG

Conclusioni della ricorrente

annullare la sentenza del Tribunale del 15 marzo 2012, causa T-288/08.

condannare l’Ufficio e l’interveniente a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l’annullamento della sentenza impugnata per i seguenti motivi:

 

Il Tribunale ha violato l’articolo 113 del regolamento di procedura, poiché avrebbe dovuto dichiarare che il procedimento era divenuto privo di oggetto alla luce del fatto che, alla data della sentenza, il marchio anteriore non era stato rinnovato e, inoltre, che era scaduto il periodo supplementare di tolleranza di sei mesi ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 3, del regolamento sul marchio comunitario (1).

 

Riguardo alla questione della somiglianza fonetica, il Tribunale ha snaturato gli elementi probatori e non ha correttamente valutato i fatti, e la sua decisione contiene un’inesattezza materiale delle constatazioni che risulta dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti.

 

Il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione la partecipazione di professionisti alla vendita di prodotti farmaceutici.

 

Quanto alla questione della somiglianza visiva, il Tribunale ha applicato erroneamente la propria giurisprudenza secondo cui la parte iniziale dei marchi è considerata generalmente come la più importante e nei marchi relativamente corti, come quelli del caso di specie, gli elementi centrali sono importanti quanto quelli che si trovano all’inizio e alla fine del segno.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio n. 207/2009, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, GU L 78, pag. 1.