21.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/13


Ricorso proposto il 25 maggio 2012 — Commissione europea/Repubblica ellenica

(Causa C-263/12)

2012/C 217/30

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia e B. Stromsky)

Convenuta: Repubblica ellenica

Conclusioni della ricorrente

Dichiarare che, non avendo adottato entro il termine impartito tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell’Ellinikós Chrysós SA, giudicato illegale e non compatibile con il mercato interno, conformemente all’articolo 1 della decisione della Commissione del 23 febbraio 2011 [notificata con il numero C(2011) 1006], e, in ogni caso, non avendo adeguatamente informato la Commissione delle misure prese in ottemperanza di tale articolo, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 3 e 4 di detta decisione e del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

condannare la Repubblica ellenica alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Il 23 febbraio 2011 la Commissione ha deciso che l’aiuto di Stato dell’importo di EUR 15,34 milioni, concesso illegalmente dalla Grecia in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, a favore dell’Ellinikós Chrysós SA, con la vendita di attivi e di terreni a un prezzo inferiore al loro valore e la rinuncia ad esigere le tasse relative allo scopo di salvaguardare l’occupazione e l’ambiente e di creare un incentivo per i potenziali acquirenti delle Miniere Cassandra, non è compatibile con il mercato interno (1). Con la medesima decisione la Commissione ha chiesto alla Repubblica ellenica di recuperare dal beneficiario il suddetto aiuto maggiorato degli interessi. Alla Repubblica ellenica è stato fatto altresì obbligo di tenere informata la Commissione delle misure adottate per mettere in atto detta decisione.

2)

La Repubblica ellenica ha chiesto una proroga del termine di due mesi, durante i quali trasmettere le informazioni, che la Commissione non le ha accordato per mancanza di motivi che la giustificassero.

3)

Nonostante le lettere di sollecito della Commissione del 19 maggio 2011 e del 14 luglio 2011 all’attenzione della Repubblica ellenica, nulla è stato comunicato alla Commissione, entro il termine impartito, in merito all’adozione di misure di attuazione della sua decisione.

4)

L’8 maggio 2012 le autorità greche hanno notificato alla Commissione la propria lettera del 25 aprile 2012 con la quale intimavano alla società Ellinikós Chrysós S.A. la restituzione dell’aiuto di Stato in questione entro il termine di 30 giorni. La Commissione sottolinea, tuttavia, che detta lettera non fa menzione dell’importo da recuperare. Significativo è che, sebbene la Commissione avesse calcolato l’importo principale dell’aiuto di Stato in detta decisione, le autorità elleniche non hanno calcolato l’entità degli interessi, come avrebbero dovuto, né vi fanno cenno nella richiesta da loro indirizzata alla società. Ad ogni modo, questa prima reazione delle autorità greche ha avuto luogo solamente 14 mesi dopo la decisione della Commissione e da allora la Commissione non ha ricevuto nessun’altra informazione circa il recupero dell’aiuto di Stato controverso.


(1)  Articolo 1 della decisione della Commissione, del 23 febbraio 2011, riguardante l’aiuto di Stato C 48/08 (ex NN 61/08) al quale la Grecia ha dato esecuzione a favore dell’Ellinikós Chrysós SA.