11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/7 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 22 maggio 2012 — Corina-Hrisi Tulică/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor
(Causa C-249/12)
2012/C 243/11
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Înalta Curte de Casație și Justiție
Parti
Ricorrente: Corina-Hrisi Tulică
Convenuta: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor
Questioni pregiudiziali
Nel caso in cui un venditore sia stato riqualificato come soggetto passivo ai fini dell’IVA e il corrispettivo (prezzo) della cessione del bene immobile sia stabilito dalle parti, senza alcuna menzione riguardo all’IVA, se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che la base imponibile è costituita:
a) |
dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene stabilito dalle parti diminuito dell’aliquota dell’IVA, oppure |
b) |
dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene convenuto dalle parti. |
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).