11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/7


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Înalta Curte de Casație și Justiție (Romania) il 22 maggio 2012 — Corina-Hrisi Tulică/Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

(Causa C-249/12)

2012/C 243/11

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parti

Ricorrente: Corina-Hrisi Tulică

Convenuta: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Questioni pregiudiziali

Nel caso in cui un venditore sia stato riqualificato come soggetto passivo ai fini dell’IVA e il corrispettivo (prezzo) della cessione del bene immobile sia stabilito dalle parti, senza alcuna menzione riguardo all’IVA, se gli articoli 73 e 78 della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio debbano essere interpretati nel senso che la base imponibile è costituita:

a)

dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene stabilito dalle parti diminuito dell’aliquota dell’IVA, oppure

b)

dal corrispettivo (prezzo) della cessione del bene convenuto dalle parti.


(1)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).