25.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 258/8 |
Impugnazione proposta l’11 maggio 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 marzo 2012 nelle cause riunite T-29/10 e T-33/10, Paesi Bassi e Gruppo ING/Commissione
(Causa C-224/12 P)
2012/C 258/14
Lingue processuali: olandese e inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, S. Noë e H. van Vliet, procuratori)
Altre parti nel procedimento:
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Regno dei Paesi Bassi |
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ING Groep NV |
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De Nederlandsche Bank NV |
Conclusioni
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 2 marzo 2012, notificata alla Commissione il 6 marzo 2012, nelle cause riunite T-29/10 e T-33/10, Paesi Bassi e Gruppo ING/Commissione; e |
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respingere i ricorsi di annullamento parziale della decisione della Commissione europea (1) del 18 novembre 2009 concernente l’aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING; |
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condannare i ricorrenti in primo grado alle spese; |
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in subordine,
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condannare i ricorrenti in primo grado alle spese dell’impugnazione. |
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che la sentenza impugnata deve essere annullata sulla base dei seguenti motivi.
In primo luogo , non esiste un obbligo giuridico di applicare il principio di un investitore privato in un’economia di mercato con riguardo ad una variazione delle condizioni di rimborso di un provvedimento che costituisce esso stesso un aiuto di stato.
In secondo luogo , il Tribunale ha valutato erroneamente i guadagni mancati dallo Stato membro per effetto della variazione delle condizioni di rimborso, esaminati nella decisione della Commissione del 18 novembre 2009 concernente l’aiuto di Stato C 10/09 (ex N 138/09) eseguito dai Paesi Bassi nel quadro di una misura di sostegno alle attività illiquide e del piano di ristrutturazione di ING (la «decisione impugnata»).
In terzo luogo , il Tribunale, anche qualora la Commissione avesse considerato erroneamente come aiuto di stato la variazione delle condizioni di rimborso, non era competente ad annullare integralmente l’articolo 2, primo paragrafo, della decisione impugnata.
In quarto luogo , il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che l’articolo 2, secondo paragrafo, della decisione impugnata era necessariamente illegittimo in quanto la Commissione aveva erroneamente dichiarato che la variazione delle condizioni di rimborso costituiva un aiuto di stato.
In quinto luogo , il Tribunale ha statuito ultra petita annullando l’articolo 2, secondo paragrafo, della decisione impugnata e il suo allegato II.
In sesto luogo , e in subordine, il Tribunale, annullando l’articolo 2, primo e secondo paragrafo, della decisione impugnata e l’allegato II, non poteva omettere di annullare l’articolo 2, terzo paragrafo, della decisione impugnata.
(1) Decisione 2010/608/CE (GU 2010, L 274, pag. 139).