7.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 200/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg il 17 aprile 2012 — Caisse nationale des prestations familiales/Salim Lachheb, Nadia Lachheb

(Causa C-177/12)

2012/C 200/10

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parti

Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales

Convenuti: Salim Lachheb, Nadia Lachheb

Questioni pregiudiziali

1)

Se una prestazione come quella prevista dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, costituisca una prestazione familiare ai sensi degli articoli 1, lettera u), punto i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (1), nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (2);

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se gli articoli 18 e 45 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (ex articoli 12 e 39 del Trattato che istituisce la Comunità europea), 7 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità (3), o 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 ostino ad una normativa nazionale del tipo di quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale la concessione di una prestazione come quella prevista dalla legge del 21 dicembre 2007, sul bonus per figlio a carico, ai lavoratori che esercitano la loro attività professionale nel territorio dello Stato membro interessato, e che risiedono con i loro familiari nel territorio di un altro Stato membro, è sospesa fino a concorrenza dell’importo delle prestazioni familiari previste per i loro familiari dalla legislazione dello Stato membro di residenza, in quanto la normativa nazionale impone l’obbligo di applicare alla prestazione considerata le norme sul divieto di cumulo delle prestazioni familiari previste agli articoli 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71, e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (4), nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97.


(1)  GU L 149, pag. 2.

(2)  Regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio del 2 dicembre 1996 che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (JO L 28, pag. 1).

(3)  GU L 257, pag. 2.

(4)  Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità (GU L 74, pag. 1).