2.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/5 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 2 aprile 2012 — Maria Rosa Gramegna/A.S.L. Lodi e a.
(Causa C-160/12)
2012/C 157/08
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrente: Maria Rosa Gramegna
Convenuti: A.S.L. Lodi e a.
Questione pregiudiziale
Se i principi di libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza di cui agli articoli 49 ss. TFUE, ostino ad una normativa nazionale che non consente al farmacista, abilitato ed iscritto al relativo ordine professionale ma non titolare di esercizio commerciale ricompreso nella pianta organica, di poter distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica su «ricetta bianca», cioè non posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale ed a totale carico del cittadino, stabilendo anche in questo settore un divieto di vendita di determinate categorie di prodotti farmaceutici ed un contingentamento numerico degli esercizi commerciali insediabili sul territorio nazionale.