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2.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/4 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 29 marzo 2012 — Eva-Marie Brännström e Rune Brännström/Ryanair Holdings plc
(Causa C-150/12)
2012/C 157/06
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrenti: Eva-Marie Brännström, Rune Brännström
Resistente: Ryanair Holdings plc
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se la responsabilità di un vettore per danni derivanti da ritardo di cui all’articolo 19 della convenzione di Montreal comprenda anche la fattispecie in cui il ritardo nel trasporto dei passeggeri alla destinazione finale sia dovuto alla cancellazione del volo e se, al riguardo, assuma rilievo la fase in cui viene cancellato il volo, ad esempio dopo l’accettazione. |
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2) |
Se un problema tecnico a un aeroporto, singolarmente oppure in combinazione a condizioni atmosferiche che impediscano un atterraggio, costituisca una «circostanza eccezionale» come inteso nell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (1) e se, ai fini della valutazione dell’eccezionalità della circostanza, sia rilevante il fatto che il vettore aereo fosse già a conoscenza del problema tecnico. |
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3) |
In caso di risposta affermativa al secondo quesito, quali misure debba adottare il vettore aereo per non essere tenuto a pagare la compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento.
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4) |
In caso di risposta affermativa al primo quesito, se vi sia una differenza fra le misure che un vettore aereo deve adottare per non essere tenuto a pagare la compensazione pecuniaria a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento e le misure necessarie per non essere tenuto al rimborso ai sensi dell’articolo 19 della convenzione di Montreal. |
(1) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).