12.5.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 138/9


Impugnazione proposta il 26 marzo 2012 dalla Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 9 gennaio 2012, causa T-407/09, Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH/Commissione Europea

(Causa C-145/12 P)

(2012/C 138/15)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH (rappresentanti: M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt; J. Dammann de Chapto, Rechtsanwältin)

Altre parti nella causa: Commissione Europea, Bavaria Immobilien Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Objekte Neubrandenburg KG, Bavaria Immobilien Trading GmbH & Co. Immobilien Leasing Objekt Neubrandenburg KG

Conclusioni della ricorrente

1)

Annullare in toto la sentenza impugnata.

2)

risolvere la controversia e annullare la decisione della Commissione D/53320, del 29 luglio 2009; in ogni caso statuire definitivamente sulla questione relativa alla ricevibilità del ricorso nella causa T-407/09.

In subordine:

dichiarare che la Commissione è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, in forza dell’articolo 108 TFUE e del regolamento (CE) n. 659/1999, di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 108 TFUE, paragrafo 2.

3)

condannare la Commissione e le intervenienti a sostegno delle conclusioni della stessa alle spese relative alla presente impugnazione e al procedimento di primo grado nella causa T-407/09.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione è diretta avverso la sentenza del Tribunale del 9 gennaio 2012, causa T-407/09, con cui è stata dichiarata l’irricevibilità del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro la decisione della Commissione asseritamente contenuta in una lettera del 29 luglio 2009 con cui si dichiara che determinati contratti stipulati dalla ricorrente e relativi alla vendita di appartamenti nell’ambito della privatizzazione di appartamenti pubblici a Neubrandenburg non ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 87 CE, paragrafo 1, e ad ottenere che si dichiari la carenza della Commissione, ai sensi dell’articolo 232 CE, in quanto essa ha omesso di pronunciarsi in merito a tali contratti a norma dell’articolo 4 del regolamento CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo (88 CE) (GU L 83, pag. 1).

La ricorrente fonda la propria impugnazione essenzialmente su quattro motivi:

 

In primo luogo, la sentenza impugnata violerebbe l’articolo 263, quarto comma, TFUE, dato che il Tribunale ritiene a torto che la lettera della Commissione del 29 luglio 2009 non contenga alcuna decisione impugnabile ai sensi di detta disposizione. Il Tribunale si sarebbe limitato a interpretare in modo testuale tale lettera. Tuttavia, in base ai principi elaborati da giurisprudenza consolidata della Corte, il Tribunale dovrebbe prendere in considerazione la sostanza della lettera, l’obiettivo con essa perseguito dalla Commissione ed il contesto in cui la stessa è stata redatta.

 

In secondo luogo, la sentenza impugnata violerebbe il principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito nel diritto dell’Unione. Il Tribunale, in sostanza, avrebbe motivato la non impugnabilità della lettera della Commissione del 29 luglio 2009 con il fatto che tale istituzione avrebbe qualificato la valutazione dell’aiuto contenuta nella lettera come «provvisoria». Se la Commissione potesse rendere una valutazione giuridicamente definitiva equiparabile ad una misura priva di effetti giuridici, per il sol fatto di qualificare tale valutazione come «provvisoria», l’adozione di una decisione impugnabile dipenderebbe dalla sua discrezionalità. Un’effettiva tutela giurisdizionale dei diritti individuali, quindi, non sarebbe più possibile.

 

In terzo luogo, la sentenza impugnata violerebbe altresì l’articolo 265 TFUE, dato che, mentre, da un lato, per quanto riguarda la lettera del 29 luglio 2009, il Tribunale ne negherebbe l’impugnabilità, dall’altro, per contro e ingiustamente, negherebbe la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso per carenza. In tal modo la ricorrente verrebbe privata di qualunque diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

 

Infine, la sentenza presenterebbe vari difetti di motivazione e, pertanto, violerebbe l’obbligo di motivazione di cui all’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale.