|
26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/19 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Giurgiu (Romania) il 6 marzo 2012 — SC Volksbank România SA/Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu
(Causa C-123/12)
2012/C 151/33
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Giurgiu
Parti
Ricorrente in secondo grado: SC Volksbank România SA
Convenuto in secondo grado: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Giurgiu.
Questioni pregiudiziali
|
1) |
Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio possa essere interpretato nel senso che rientrano nelle nozioni di «oggetto principale del contratto» e di «prezzo», cui fa riferimento tale disposizione, gli elementi che costituiscono la controprestazione a cui ha diritto un istituto di credito in forza di un contratto di credito al consumo, vale a dire il tasso annuo effettivo globale di un contratto di credito, formato in particolare dal tasso di interesse, fisso o variabile, le commissioni bancarie e le altre spese incluse e definite nel contratto. |
|
2) |
Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio possa essere interpretato nel senso che consente a uno Stato membro che abbia trasposto tale norma nel diritto interno di procedere, nell’esercizio del potere giudiziario, alla verifica del carattere abusivo di clausole contrattuali che vertono sull’oggetto principale del contratto e sull’adeguatezza del prezzo. |
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).