9.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/10


Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 da Bernhard Rintisch avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-152/09, Bernard Rintisch/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

(Causa C-122/12 P)

2012/C 165/17

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza della Settima Sezione del Tribunale (Tribunale di primo grado) del 16 dicembre 2011, causa T-152/09;

condannare l’UAMI a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata debba essere annullata, per violazione da parte del Tribunale dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (1) (RMC) [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio (2)] e per sviamento di potere. Secondo il ricorrente il Tribunale ha erroneamente interpretato l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 allorché ha dichiarato che la commissione di ricorso, a ragione, non ha preso in considerazione documenti ed elementi di prova presentati dal ricorrente. Il Tribunale ha erroneamente dichiarato la legittimità del diniego della commissione di ricorso di esercitare il suo potere discrezionale allorché si è rifiutata di prendere in considerazione i suddetti documenti.


(1)  Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1)

(2)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)