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9.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/9 |
Impugnazione proposta il 5 marzo 2012 da Bernhard Rintisch avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, causa T-62/09, Bernhard Rintisch/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)
(Causa C-120/12 P)
2012/C 165/15
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: avv. A. Dreyer)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), Bariatrix Europe Inc., SAS
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
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annullare la decisione della Settima Sezione del Tribunale (Tribunale di primo grado) del 16 dicembre 2011, causa T-62/09; |
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condannare l’UAMI alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata per violazione da parte del Tribunale dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio (1) [divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 (2)] e per abuso di potere. A parere del ricorrente, avendo il Tribunale deciso che la commissione di ricorso ha avuto ragione nel non tener conto di documenti e prove addotti dal ricorrente, esso ha interpretato erroneamente l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94. Il Tribunale ha erroneamente deciso che la commissione di ricorso, avendo rifiutato di tener conto dei suddetti documenti, ha legittimamente rifiutato di esercitare il proprio potere discrezionale.
(1) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU L 11, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).