26.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 151/17 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Vâlcea (Romania) il 29 febbraio 2012 — SC Volksbank România SA/Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea
(Causa C-108/12)
2012/C 151/29
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Tribunalul Vâlcea
Parti
Ricorrente in secondo grado: SC Volksbank România SA
Convenuti in secondo grado: Ionuț-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea
Questione pregiudiziale
Se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 (1) possa essere interpretato nel senso che rientrano nelle nozioni di oggetto principale del contratto e di prezzo, cui fa riferimento tale disposizione, gli elementi che costituiscono la controprestazione a cui ha diritto un istituto di credito in forza di un contratto di credito al consumo, vale a dire il tasso annuo effettivo globale di un contratto di credito al consumo (così come definito nella direttiva 2008/48 (2) relativa ai contratti di credito al consumo), formato in particolare dal tasso di interesse, fisso o variabile, le commissioni bancarie e le altre spese incluse e definite nel contratto.
(1) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
(2) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66).