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5.5.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 133/15 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht Leipzig (Germania) il 13 febbraio 2012 — Gemeinde Altrip e a./Land Rheinland-Pfalz
(Causa C-72/12)
2012/C 133/28
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht Leipzig
Parti
Ricorrenti: Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider
Convenuto: Land Rheinland-Pfalz
Questioni pregiudiziali
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1) |
Se l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/35/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, debba essere interpretato nel senso che agli Stati membri è imposto l’obbligo di dichiarare applicabili le disposizioni nazionali emanate in attuazione dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE (2) anche ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati prima del 25 giugno 2005, ma nei quali le autorizzazioni sono state concesse solo successivamente a tale data. |
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2) |
Nel caso in cui alla questione n. 1 debba essere data risposta positiva: Se l’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella versione modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, debba essere interpretato nel senso che agli Stati membri è imposto l’obbligo di estendere l’applicabilità delle disposizioni nazionali relative alla contestazione della legittimità procedurale di una decisione, emanate in attuazione dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE, anche al caso in cui la valutazione dell’impatto ambientale sia stata effettuata ma presenti dei vizi. |
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3) |
Nel caso in cui alla questione n. 2 debba essere data risposta positiva: Se, nel caso in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro stabilisca in linea di principio, conformemente all’articolo 10 bis, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 85/337/CEE, che per i membri del pubblico interessato l’accesso ad una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale dipenda dal fatto che si faccia valere la violazione di un diritto, l’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE debba essere interpretato nel senso che,
Qualora alla questione precedente si debba rispondere nel senso di b): Quali condizioni sostanziali debbano essere stabilite per le irregolarità procedurali affinché possano essere considerate a favore del ricorrente nella procedura di ricorso mirante a contestare la legittimità procedurale della decisione. |
(1) Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia; GU L 156, pag. 17.
(2) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; GU L 175, pag. 40.