24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/18


Impugnazione proposta il 6 febbraio 2012 dal Groupe Gascogne SA avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, Groupe Gascogne/Commissione, T-72/06

(Causa C-58/12 P)

2012/C 89/29

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Groupe Gascogne SA (rappresentanti: P. Hubert e E. Durand, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza in quanto ha respinto il ricorso proposto dal Groupe Gascogne avverso la decisione C(2005) 4634 def., della Commissione, del 30 novembre 2005, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 CE (caso COMP/38354 – Sacchi industriali) e ha condannato il Groupe Gascogne alle spese;

annullare la sentenza in quanto ha confermato la sanzione inflitta alla ricorrente con la decisione;

rinviare la causa al Tribunale affinché statuisca in conformità a quanto disposto dalla Corte, oppure fissare direttamente la sanzione ad un importo:

che non superi il 10% del fatturato cumulativo delle società Sachsa e Groupe Gascogne S.A., uniche imprese ad essere coinvolte nel presente procedimento;

e/o che tenga conto della durata manifestamente eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione europea, parte convenuta, all’integralità delle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto rifiutando di valutare l’impatto delle modifiche intervenute nell’ordinamento giuridico dell’Unione al momento dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1 dicembre 2009 più in particolare per quanto riguarda le conseguenze dell’applicazione alla presente fattispecie delle disposizioni dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che tutela la presunzione di innocenza del Groupe Gascogne.

Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato le disposizioni dell’articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dell’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, imputandogli a torto la responsabilità congiunta e solidale delle pratiche della società Sachsa a partire dal 1 gennaio 1994, sulla sola base della constatazione che il Groupe Gascogne deteneva al 100 % il capitale della Sachsa, e confermando la decisione in quanto lo dichiarava congiuntamente e solidalmente responsabile del pagamento dell’ammenda inflitta alla Sachsa per l’ammontare di EUR 9,90 milioni.

Con il terzo motivo, presentato in subordine, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, interpretando erroneamente la nozione di «impresa» ai sensi dell’articolo 101 del Tratto sul funzionamento (1) dell’Unione europea e, di conseguenza, verificando il rispetto del massimale del 10 % del fatturato previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 rispetto al fatturato consolidato del gruppo Gascogne, mentre avrebbe dovuto basarsi, in quanto il Groupe Gascogne possa essere considerato congiuntamente e solidalmente responsabile della violazione contestata alla Sachsa, sul fatturato sociale cumulativo delle sole società Groupe Gascogne e Sachsa, in mancanza di una chiara esposizione delle ragioni per le quali le altre controllate del Groupe Gascogne dovrebbero essere incluse nell’«impresa» responsabile delle asserite pratiche anticoncorrenziali della società Sachsa.

Infine, mediante il quarto e ultimo motivo, del pari presentato in subordine, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato le disposizioni di cui all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto la sua causa non è stata esaminata in un termine ragionevole.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).