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24.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 89/17 |
Impugnazione proposta il 27 gennaio 2012 dalla Gascogne Sack Deutschland GmbH, ex Sachsa Verpackung GmbH, avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, causa T-79/06, Sachsa Verpackung/Commissione
(Causa C-40/12 P)
2012/C 89/27
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Gascogne Sack Deutschland GmbH, ex Sachsa Verpackung GmbH (rappresentanti: F. Puel e L. François-Martin, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del 16 novembre 2011, pronunciata dalla Quarta Sezione del Tribunale dell’Unione europea, causa T-79/06 (…), e rinviare gli atti al Tribunale affinché statuisca in conformità a quanto disposto dalla Corte, incluse le conseguenze finanziarie per la ricorrente del tempo trascorso oltre il termine ragionevole; |
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ridurre l’importo della sanzione per tenere conto delle conseguenze finanziarie per la ricorrente del tempo trascorso oltre il termine ragionevole; |
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condannare la convenuta alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca quattro motivi a sostegno del suo ricorso.
Con il suo primo motivo, la ricorrente osserva che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non traendo le conseguenze dell’entrata in vigore, il 1 dicembre 2009, del trattato sull’Unione europea e, segnatamente, del suo articolo 6, che conferisce alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea lo stesso valore giuridico dei trattati.
Con il suo secondo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la sua decisione quanto all’applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003 (1) e dell’articolo 15 del regolamento n. 17 (2).
Con il suo terzo motivo, la ricorrente osserva che il Tribunale non ha esercitato il controllo giurisdizionale e non ha controllato in misura sufficiente la motivazione e l’argomentazione svolte dalla Commissione per quanto riguarda l’impatto della pratica sul mercato.
Con il suo quarto motivo, la ricorrente invoca, in subordine, il mancato rispetto da parte del Tribunale della procedura, per la violazione del principio del termine ragionevole sancito dall’articolo 6 della CEDU e del principio della tutela giurisdizionale effettiva. Tale motivo induce la ricorrente a chiedere, in via principale, l’annullamento della sentenza impugnata e, in subordine, di ridurre l’importo della sanzione per tenere conto delle conseguenze finanziarie per la ricorrente del tempo trascorso oltre il termine ragionevole.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).
(2) Regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962: Primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204).