24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/16


Impugnazione proposta il 25 gennaio 2012 dalla Armando Álvarez, S.A. avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 novembre 2011, causa T-78/06, Álvarez/Commissione

(Causa C-36/12 P)

2012/C 89/25

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Armando Álvarez, S.A. (rappresentanti: avv.ti E. Garayar Gutiérrez e M. Troncoso Ferrer)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare ricevibile la presente impugnazione;

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 novembre 2011, causa T-78/06, Álvarez/Commissione, e, di conseguenza, la decisione della Commissione C(2005) 4634 def. del 30 novembre 2005, caso COMP/F/38.354, nella parte in cui si riferisce all’attribuzione di responsabilità dell’Armando Álvarez, S.A.;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

1)

Motivo principale , vertente sull’errore di diritto e sulla violazione dei diritti della difesa commessi analizzando l’attribuibilità della responsabilità dell’infrazione alla ricorrente.

Il Tribunale attribuisce all’Armando Álvarez la responsabilità dell’infrazione a titolo di partecipante diretta al cartello, accogliendo in tal modo non solo motivi nuovi, ma anche capi di imputazione diversi da quello stabilito nella decisione impugnata. Dall’altro lato, il Tribunale respinge le allegazioni della domanda, ritenendo che non siano sufficienti a confutare la presunzione dell’esercizio del controllo effettivo dell’Armando Álvarez sulla sua società controllata. Tuttavia, nella decisione della Commissione non si stabilisce alcuna presunzione relativa al fatto che il controllo della società controllata sia stato effettivamente esercitato da parte della ricorrente, per cui non spetterebbe a quest’ultima confutare tale presunzione, bensì l’onere della prova sarebbe interamente a carico della Commissione.

Così facendo, il Tribunale sarebbe incorso in un errore nell’applicare i concetti di partecipazione all’infrazione ed attribuzione della stessa ed avrebbe violato i diritti della difesa della ricorrente.

2)

Motivo dedotto in subordine , vertente sul difetto di motivazione riguardante le allegazioni relative alla mancanza di controllo effettivo dell’Aspla da parte dell’Armando Álvarez.

In subordine, qualora dovesse venire accolta la teoria dell’imputazione diretta all’Armando Álvarez del comportamento lesivo dell’articolo 101 TFUE ed applicata la presunzione di responsabilità controllante/controllata, quod non, il Tribunale si limita a considerare che gli argomenti dedotti dall’Armando Álvarez non metterebbero in discussione la sua responsabilità, ma non effettua una valutazione delle allegazioni effettivamente presentate nella domanda di annullamento. La sentenza del Tribunale sarebbe pertanto viziata da un evidente difetto di motivazione.