24.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 89/15


Impugnazione proposta il 24 gennaio 2012 da Idromacchine Srl e a., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, causa T-88/09, Idromacchine Srl e a./Commissione

(Causa C-34/12 P)

2012/C 89/23

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare parzialmente la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, resa nella causa T-88/09, nella misura in cui:

non ha riconosciuto un danno patrimoniale in capo a ldromacchine;

ha riconosciuto un danno morale irrisorio in capo a ldromacchine;

non ha riconosciuto un danno morale in capo ai Signori Capuzzo;

con conseguente accoglimento delle conclusioni presentate dai ricorrenti in primo grado.

Condannare la Commissione europea alle spese dei due gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

I ricorrenti denunciano i seguenti errori di diritto commessi dal Tribunale:

I.

Errore manifesto, risultante dagli atti, nell’aver ritenuto che non costituisse oggetto del ricorso l’accertamento della non veridicità dei fatti pregiudizievoli attribuiti a Idromacchine;

II.

Insufficiente e comunque errata motivazione in ordine al rigetto delle censure di violazione del dovere di diligenza e del diritto di difesa;

III.

Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova per quanto riguarda il danno patrimoniale — Violazione delle regole alla base dell’onere della prova — Vizi di motivazione;

IV.

Violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità e di non discriminazione e diniego di giustizia per quanto riguarda i criteri di quantificazione del danno morale riconosciuto a Idromacchine;

V.

Violazione del principio di non discriminazione, omessa motivazione, manifesta inesattezza materiale risultante dagli atti, in ordine al mancato riconoscimento di un indennizzo per il danno morale subito dai Signori Capuzzo.