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24.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 89/15 |
Impugnazione proposta il 24 gennaio 2012 da Idromacchine Srl e a., avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, causa T-88/09, Idromacchine Srl e a./Commissione
(Causa C-34/12 P)
2012/C 89/23
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Idromacchine Srl, Alessandro Capuzzo, Roberto Capuzzo (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
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Annullare parzialmente la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 8 novembre 2011, resa nella causa T-88/09, nella misura in cui:
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Condannare la Commissione europea alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti denunciano i seguenti errori di diritto commessi dal Tribunale:
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I. |
Errore manifesto, risultante dagli atti, nell’aver ritenuto che non costituisse oggetto del ricorso l’accertamento della non veridicità dei fatti pregiudizievoli attribuiti a Idromacchine; |
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II. |
Insufficiente e comunque errata motivazione in ordine al rigetto delle censure di violazione del dovere di diligenza e del diritto di difesa; |
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III. |
Manifesto snaturamento, risultante dagli atti, dei fatti e degli elementi di prova per quanto riguarda il danno patrimoniale — Violazione delle regole alla base dell’onere della prova — Vizi di motivazione; |
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IV. |
Violazione dell’obbligo di motivazione, del principio di proporzionalità e di non discriminazione e diniego di giustizia per quanto riguarda i criteri di quantificazione del danno morale riconosciuto a Idromacchine; |
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V. |
Violazione del principio di non discriminazione, omessa motivazione, manifesta inesattezza materiale risultante dagli atti, in ordine al mancato riconoscimento di un indennizzo per il danno morale subito dai Signori Capuzzo. |