10.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/23


Ricorso proposto il 18 gennaio 2012 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-28/12)

2012/C 73/40

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Valero Jordana, K. Simonsson, e S. Bartelt, agenti)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, del 16 giugno 2011, concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato; e concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato (2011/708/UE) (1);

disporre il mantenimento degli effetti della decisione 2011/708/UE;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

1)

Con il presente ricorso la Commissione chiede l’annullamento della «Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti in sede di Consiglio» del 16 giugno 2011 (decisione 2011/708/UE; in prosieguo: la «decisione impugnata» o la «misura impugnata») adottata nel settore dei trasporti aerei. Essa riguarda la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo di adesione dell’Islanda e del Regno di Norvegia all’accordo sui trasporti aerei tra gli Stati Uniti, da un lato, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dell’altro, nonché la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale al medesimo.

2)

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i tre motivi seguenti.

3)

In primo luogo, la Commissione sostiene che adottando la decisione impugnata il Consiglio ha violato l’articolo 13, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea (TUE) in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 2 e 5, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nella parte in cui l’articolo 218, paragrafi 2 e 5, TFUE dispone che il Consiglio è l’istituzione designata ad autorizzare la firma e l’applicazione provvisoria di accordi. Di conseguenza, la decisione avrebbe dovuto essere adottata soltanto dal Consiglio, e non anche dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

4)

Con il secondo motivo, la Commissione afferma che adottando la decisione impugnata il Consiglio ha violato l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 100, paragrafo 2, TFUE, secondo cui il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. La decisione degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio non è una decisione del Consiglio, ma un atto adottato dagli Stati membri collettivamente in quanto membri dei loro governi e non in qualità di membri del Consiglio. Per via della sua natura, un atto di questo tipo richiede l’unanimità. Ne consegue che, adottando entrambe le decisioni come se si trattasse di una decisione unica e assoggettandola all’unanimità, la regola della maggioranza qualificata disposta dal primo comma dell’articolo 218, paragrafo 8, TFUE, è stata snaturata.

5)

Da ultimo, il Consiglio avrebbe violato gli obiettivi previsti dai Trattati e il principio della leale cooperazione sancito dall’articolo 13, paragrafo 2, TUE. Il Consiglio avrebbe dovuto esercitare i propri poteri in maniera tale da non eludere l’assetto istituzionale e le procedure dell’Unione definite all’articolo 218 TFUE, procedendo nel rispetto degli obiettivi stabiliti dai Trattati.


(1)  GU L 283, pag. 1.