31.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 98/13


Impugnazione proposta il 16 gennaio 2012 dalla Abbott Laboratories avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2011, causa T-363/10, Abbott Laboratories/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-21/12 P)

2012/C 98/21

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Abbott Laboratories (rappresentanti: avv.ti R. Niebel e C. Steuer)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 novembre 2011, T-363/10;

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 9 giugno 2010 (procedimento R 1560/2009-1) avente ad oggetto la domanda di registrazione del marchio comunitario n. 008 448 251 RESTORE;

condannare l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’impugnazione avverso la menzionata decisione del Tribunale viene sostanzialmente motivata come segue:

1)

In primo luogo, la ricorrente lamenta lo snaturamento dei fatti e degli elementi di prova da parte del Tribunale. Quest’ultimo sarebbe erroneamente partito dal presupposto secondo cui è assunto come notorio il fatto che la parola «restore» presenti un significato medico immediato. Nel procedimento sarebbe stato pacifico soltanto che «restore» sia da tradursi con «recuperare». In esso, però, non sarebbe da ravvisarsi alcun riferimento alla medicina. Lo snaturamento degli elementi di prova consisterebbe nel fatto che il Tribunale fonderebbe la propria opinione sugli estratti di dizionario prodotti. Dagli estratti risulterebbe che «restore» di per sé non avrebbe alcun significato medico, bensì che si tratterebbe di un’espressione polisemica, che potrebbe essere intesa in molteplici modi a seconda del contesto. Pertanto, il significato di tale termine non potrebbe configurare un fatto notorio che, quindi, eccezionalmente non necessita di prova.

2)

In secondo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009. Il Tribunale avrebbe erroneamente classificato il marchio RESTORE come meramente descrittivo. L’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 presupporrebbe che il segno richiesto debba poter servire in commercio «per designare» la specie, ecc. dei prodotti. Secondo la giurisprudenza della Corte, il messaggio descrittivo dovrebbe risultare «manifestamente» dal segno richiesto e la parola stessa dovrebbe possedere un carattere descrittivo.

Di per sé, il verbo «restore» non sarebbe in grado di fornire alcuna indicazione relativa alla specie, alla qualità o alla destinazione dei prodotti di cui si chiede la registrazione. Il verbo «restore» acquisirebbe una funzione descrittiva solo in costrutti con uno o più sostantivi (per esempio, «restore one’s health»). Nell’ipotesi in cui si ritenga che un riferimento medico risulti dalle circostanze specifiche, secondo la giurisprudenza della Corte ciò non sarebbe sufficiente, in quanto a tal fine si renderebbe necessario un processo cognitivo del pubblico di riferimento nel senso di uno sforzo interpretativo. Un significato riconducibile alla medicina potrebbe aversi solo aggiungendo parole come «health», che però nel caso di specie non sarebbero presenti. Sia la commissione di ricorso sia il Tribunale, anziché esaminare il marchio richiesto RESTORE, avrebbero esaminato il marchio RESTORE SOMEONE’S HEALTH.

3)

In terzo luogo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009. La commissione di ricorso, non osservando l’applicazione del criterio giuridico pertinente, avrebbe classificato il marchio RESTORE quale segno privo di carattere distintivo e avrebbe pertanto erroneamente negato la registrazione del marchio. Ad avviso della ricorrente, la commissione di ricorso e il Tribunale avrebbero anche negato il riconoscimento del carattere distintivo del marchio richiesto RESTORE in considerazione della presunta natura descrittiva. Ciò sarebbe stato già contestato nell’ambito del secondo motivo d’impugnazione.

Neppure la «motivazione addotta in subordine» relativamente alla mancanza di un qualsivoglia carattere distintivo (punti 52-54 della sentenza) giustificherebbe la sentenza. Tali considerazioni rappresenterebbero una ripetizione tautologica dell’argomento secondo cui un marchio descrittivo sarebbe sempre privo di carattere distintivo. Contro il carattere descrittivo deporrebbe inoltre il fatto che il pubblico di riferimento non si aspetterebbe che in un medicinale figuri una descrizione della funzione, neppure sotto forma di una sola parola.

4)

In quarto luogo, la ricorrente deduce la violazione dell’articolo 75, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009. La commissione di ricorso avrebbe sostanzialmente fondato la sua decisione su estratti di dizionario che non sarebbero stati accessibili alla ricorrente e sui quali, conseguentemente, essa non sarebbe stata sentita. Si configurerebbe così una violazione del diritto al contraddittorio in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, una decisione può essere fondata esclusivamente su motivi in merito ai quali le parti hanno potuto prendere posizione. Secondo la giurisprudenza della Corte, ai fini di una presa di posizione, la commissione di ricorso sarebbe però obbligata a comunicare gli elementi che essa ha raccolto d’ufficio e su cui intende fondare la propria decisione. A tale proposito, la commissione di ricorso, in un punto decisivo per il procedimento, avrebbe omesso di esibire gli estratti di dizionario da essa raccolti, violando così il diritto al contraddittorio.

5)

In quinto luogo, la ricorrente deduce la violazione del principio della parità di trattamento. La commissione di ricorso, in contrasto con la giurisprudenza della Corte, non avrebbe tenuto conto di precedenti registrazioni esistenti e dunque della propria prassi in materia di registrazione. A tal riguardo, la ricorrente non nega che questo principio sia subordinato al rispetto della legalità. La sola invocazione di questo principio non sarebbe tuttavia sufficiente per eludere il principio della parità di trattamento. Piuttosto avrebbe dovuto essere concretamente esposto il motivo per cui si doveva muovere dal presupposto che le precedenti registrazioni fossero di per sé illegittime.