3.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 65/9


Impugnazione proposta il 5 gennaio 2012 da Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) 25 ottobre 2011, causa T-192/08, Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG/Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-10/12 P)

2012/C 65/18

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Transnational Company «Kazchrome» AO, ENRC Marketing AG (rappresentanti: A. Willems, avocat, S. De Knop, advocate)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea, Euroalliages

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2011, in quanto il Tribunale non ha annullato il regolamento impugnato e ha condannato le ricorrenti a sopportare le spese del procedimento dinanzi al Tribunale;

adottare una pronuncia definitiva e annullare il regolamento impugnato;

condannare il Consiglio alle spese dell’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale;

condannare gli eventuali intervenienti alle spese dell’impugnazione e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale:

è incorso in errore di diritto nel dichiarare che le violazioni, da parte delle Istituzioni, dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base (1) non erano sufficienti ad annullare il regolamento impugnato (2);

è incorso in errore di diritto nel dichiarare che le Istituzioni non erano obbligate ad effettuare un’analisi collettiva del pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping;

è incorso in errore nel condannare le ricorrenti alle spese sopportate dal Consiglio e dalla Euroalliages.


(1)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56, pag. 1)

(2)  Regolamento (CE) n. 172/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di ferrosilicio originarie della Repubblica popolare cinese, dell’Egitto, del Kazakstan, dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e della Russia (GU L 55, pag. 6).