10.3.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 73/21


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Italia) il 2 gennaio 2012 — Cristian Rainone e a./Ministero dell’Interno e a.

(Causa C-8/12)

2012/C 73/37

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Cristian Rainone, Orentino Viviani, Miriam Befani

Convenuti: Ministero dell’Interno, Questura di Prato e Questura di Firenze

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli artt. 43 e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, in linea di principio, ad una normativa di uno Stato membro, come quella italiana di cui agli artt. 88 T.U.L.P.S., alla stregua della quale «la licenza per l’esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione» e 2, comma 2-ter, del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con 1.n. 73/2010, in base al quale «l’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato»;

2)

se i predetti articoli 43 e 49 del Trattato CE debbano essere interpretati nel senso che essi ostano, in linea di principio, altresì, ad una normativa nazionale come quella prevista dall’art. 38, comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 1.n. 248/2006,, secondo cui «L’articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è sostituito dal seguente:

“287.   Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalità di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:

…l) definizione delle modalità di salvaguardia dei concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1o marzo 2006, n. 111”».

Ciò, con particolare riguardo alla previsione, da parte dell’art. 38, comma 2, cit., di un indirizzo generale di tutela delle concessioni rilasciate anteriormente al mutato quadro normativo, di una serie di limiti e misure che finirebbero, di fatto, per garantire il mantenimento delle posizioni commerciali preesistenti, come dimostrano gli obblighi di apertura dei nuovi punti di vendita ad una determinata distanza da quelli già assegnati, e della generale interpretazione che del citato art. 38, comma 2, ha dato l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserendo nelle convenzioni di concessione la clausola di decadenza prima riportata per l’ipotesi di svolgimento, diretto o indiretto, di attività transfrontaliere assimilabili;

3)

in caso di risposta affermativa, tale cioè che ritenga compatibile con la disciplina comunitaria le norme nazionali riportate ai punti precedenti, se l’art. 49 del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che, nel caso di una restrizione della libera prestazione dei servizi imposta per motivi di interesse generale, deve preventivamente accertarsi se tale interesse generale non venga già tenuto sufficientemente in considerazione in virtù delle norme, dei controlli e delle verifiche alle quali il prestatore dei servizi è soggetto nello Stato di stabilimento;

4)

in caso di soluzione affermativa, come specificata al punto precedente, se nell’esame della proporzionalità di una tale restrizione il giudice del rinvio debba tener conto del fatto che nello Stato di stabilimento del prestatore dei servizi le norme applicabili prevedono controlli di intensità uguale o addirittura superiore ai controlli imposti dallo Stato in cui viene effettuata la prestazione di servizi.